Consulta: ok all’affidamento dei servizi con procedura ad evidenza pubblica
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 21 marzo 2013
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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 depositata il 20 marzo 2013, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Veneto con riferimento all’articolo 25, comma 1, lettera a), del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per me concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
La disposizione impugnata è quella che inserisce nel Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), l’articolo 3-bis, il quale ridetermina le modalità di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali, per meglio garantire l’efficienza e la concorrenzialità degli stessi.
Ritenendo infondati i rilievi di incostituzionalità sollevati per asserito contrasto con gli articoli 3, 5, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, la Consulta ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione dell'obbligo di affidamento dei servizi pubblici con procedura ad evidenza pubblica stabilendo, altresì, che il maggiore ricorso all'affidamento in gara costituisca indice di virtuosità per gli enti locali.
- ItaliaOggi, p. 27 – L’affido di servizi pubblici con bando è legittimo – Mascolini
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