Consulta: illegittima la disposizione sulle assunzioni della Legge regionale Puglia sulla Sanità
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 25 novembre 2010
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La Corte costituzionale, con sentenza n. 333 depositata lo scorso 24 novembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge della Regione Puglia n. 27 del 27 novembre 2009, sul Servizio sanitario regionale nella parte in cui si prevede che le nuove assunzioni siano supportate dalla messa a disposizione a livello regionale dei minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010.
Per la Consulta, la disposizione impugnata non rispetterebbe i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall’articolo 1, comma 565, della legge n. 296/2006, e dall’articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009 ai sensi dei quali gli enti del servizio sanitario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, adottando le misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento per ciascuno degli anni ivi considerati.
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