Conguaglio INPS 2021, c’è tempo fino al 16 gennaio 2022

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Conguaglio INPS 2021, c’è tempo fino al 16 gennaio 2022

Semaforo verde per le operazioni di conguaglio 2021 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens. In particolare, il conguaglio in argomento può essere effettuato, entro il 16 gennaio 2022 (denuncia di competenza del mese di “dicembre 2021”) - o tutt’al più entro il 16 febbraio 2022 (mese di competenza di “gennaio 2021”). I conguagli, inoltre, possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative; tali operazioni potranno essere inserite nella denuncia di “febbraio 2022” (scadenza 16 marzo 2022), senza aggravio di oneri accessori.

Con circolare n. 198 del 28 dicembre 2021, l’INPS ha fornito i chiarimenti in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2021, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

Conguaglio INPS 2021, come gestire le operazioni di conguaglio?

I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio, non soltanto in ambito fiscale, ma anche per quanto concerne i contributi previdenziali e assistenziali dell’anno di competenza.

A tal fine, occorre seguire determinati passaggi che si riepilogano sinteticamente:

  1. pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo;
  2. applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
  3. imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia nel mese di gennaio 2022.

Conguaglio INPS 2021, quali elementi della retribuzione conguagliare?

Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale si è soffermato sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

  • elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D.M. del 7 ottobre 1993;
  • massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995;
  • contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter della Legge n. 438/1992;
  • conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito di fruizione delle stesse;
  • “fringe benefits” esenti non superiori al limite di 258,23 euro nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3, del Dpr. 917/1986);
  • auto aziendali ad uso promiscuo;
  • prestiti ai dipendenti;
  • conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  • rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  • gestione delle operazioni societarie.

Elementi variabili della retribuzione, compilazione flusso Uniemens

Laddove nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di considerare le variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori.

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli elementi ed eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

Conseguentemente, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso Uniemens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2021, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2022, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

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