Congedo straordinario e permesso 104 a più lavoratori per lo stesso disabile

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Congedo straordinario e permesso 104 a più lavoratori per lo stesso disabile

Il congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, fatta eccezione per i genitori del disabile.

A ricordarlo è l’INPS con il messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023 a integrazione delle istruzioni fornite con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, che tuttavia ammette la possibilità di fruire del congedo straordinario e dei tre giorni mensili di permesso ex legge 104/1992 da parte di più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, in alternanza tra di loro e non negli stessi giorni.

Congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili

Il congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili (articolo 42, comma 5, D. Lgs.n. 151/2001) è un periodo di assenza dal lavoro, retribuito, della durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa, frazionabile anche a giorni.

NOTA BENE: Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave.

Il congedo può essere concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), anche part-time.

Sono esclusi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori a domicilio, i lavoratori agricoli giornalieri; i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati.

Beneficiari e ordine di priorità

Dal 13 agosto 2022 (articolo 2, D. Lgs.n. 105/2022), la platea dei beneficiari in via prioritaria del congedo è stata estesa al convivente di fatto (articolo 1, comma 36, legge n. 76/2016), in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile (articolo 1, comma 20, legge n. 76/2016).

Pertanto, attualmente, possono fruire del congedo i seguenti soggetti nel seguente ordine di priorità:

  • il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto, della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/della parte dell’unione civile convivente/del convivente di fatto;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Requisito della convivenza

Dal 13 agosto 2022, inoltre, la convivenza con il disabile può essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario purché permanga per tutta la fruizione dello stesso.

Modalità di fruizione

Come evidenziato dall’INPS con il messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, a differenza di quanto previsto per permessi ex articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, permessi giornalieri per i quali è stato eliminato il principio del referente unico dell’assistenza, il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza allo stesso soggetto affetto da disabilità grave, con eccezione dei genitori del disabile.

Tuttavia, chiarisce l’Istituto, più lavoratori carevigers di un unico soggetto con disabilità grave possono fruire sia del congedo straordinario sia dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, alternativamente, ma non nelle stesse giornate.

Pertanto, per i mesi in cui risultino autorizzati dall’INPS periodi di congedo straordinario, è ammessa la fruizione di:

  • tre giorni di permesso mensile (articolo 33, comma 3, legge n. 104/1992. Si ricorda che, dal 13 agosto 2022, il diritto a tali permessi può essere riconosciuto a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro),
  • prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D. Lgs.n. 151/2001),
  • ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del D. Lgs.n. 151/2001),

presentate da altri lavoratori referenti per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità purché le richieste di fruizione dei suddetti benefici non riguardino le stesse giornate.

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