Congedo parentale per svolgere altra attività: sì al licenziamento
Pubblicato il 05 febbraio 2025
In questo articolo:
- Licenziamento per abuso del congedo parentale: quando è legittimo
- Il caso esaminato
- Il giudizio della Corte d'Appello
- La decisione della Cassazione: condotta abusiva, sì al licenziamento
- Abuso del congedo parentale: rilevanza
- L'istituto del congedo parentale
- Irrilevanza della compatibilità
- Abusivo utilizzo del congedo: i principi enunciati dalla giurisprudenza
- Le conclusioni della Corte
- Tabella di sintesi della decisione
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Se si accerta che il padre utilizza il periodo di congedo parentale per svolgere un'attività lavorativa diversa da quella prevista, si configura un abuso del diritto con sviamento della finalità del beneficio. Tale circostanza può essere valutata dal giudice per stabilire la sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
Licenziamento per abuso del congedo parentale: quando è legittimo
Lo ha puntualizzato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2618 del 4 febbraio 2025, nel confermare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato da una società a un lavoratore.
Il caso esaminato
Il licenziamento, nella specie, era stato irrogato sulla base della contestazione che addebitava al dipendente di avere, durante il periodo di congedo parentale retribuito, svolto attività lavorativa di compravendita di autovetture, in conflitto con le finalità per le quali il congedo era stato concesso.
La società aveva inoltre contestato la violazione delle disposizioni del CCNL applicabile, relative all'obbligo di comunicazione alla società dello svolgimento di altre attività professionali.
Il giudizio della Corte d'Appello
La Corte d’Appello, condividendo la valutazione espressa dal giudice di primo grado, aveva ritenuto provata la condotta contestata, emersa a seguito delle verifiche effettuate dall’agenzia investigativa incaricata dalla società datrice di lavoro.
I fatti contestati trovavano pieno riscontro nelle risultanze processuali, dalle quali era emerso che il lavoratore, durante il periodo di congedo parentale, aveva svolto in modo sistematico un’attività lavorativa retribuita, consistente nella compravendita di autovetture.
Lo svolgimento di tale attività, né saltuaria né episodica, si poneva in contrasto con le finalità del congedo parentale retribuito, le quali postulano che, durante la fruizione, i tempi e le energie del padre lavoratore siano dedicati, anche attraverso la propria presenza, al soddisfacimento dei bisogni affettivi del minore.
La condotta del dipendente si configurava quindi come un abuso del diritto al congedo parentale per sviamento della relativa funzione e giustificava l'adozione della sanzione espulsiva, trattandosi di un comportamento non solo contrario ai principi di correttezza e buona fede, ma anche connotato da un evidente disvalore, anche sociale.
La decisione della Cassazione: condotta abusiva, sì al licenziamento
La valutazione operata dalla Corte d'Appello è stata ritenuta corretta dalla Cassazione.
La sentenza impugnata aveva ritenuto fondati gli addebiti contestati al lavoratore, basandosi sulle conclusioni contenute nelle relazioni dell'agenzia investigativa. Dette conclusioni erano state confermate in giudizio dalla testimonianza dell'autore dell’indagine, il quale, fingendosi cliente della concessionaria presso cui il lavoratore operava, aveva verificato e confermato tutte le circostanze riportate nel documento investigativo.
Le medesime risultanze, documentali e orali, non risultavano smentite dalle deposizioni di altri testimoni legati al dipendente da rapporti di amicizia o parentela.
Abuso del congedo parentale: rilevanza
Come evidenziato dalla Corte, l’abuso del congedo parentale rappresenta una grave violazione del dovere di fedeltà a cui è tenuto il lavoratore.
Tale condotta, inoltre, assume un particolare disvalore sociale, considerando le specifiche finalità per cui è stato istituito il congedo parentale.
L’abuso di tale diritto, infatti, comporta significativi sacrifici e costi organizzativi per il datore di lavoro, il quale deve affrontare le conseguenze dell’assenza del dipendente nell’esercizio del suo diritto-potestativo.
L'istituto del congedo parentale
Il congedo parentale, disciplinato dall'articolo 32 del Decreto legislativo n. 151 del 2001, si pone l'obiettivo di assicurare il diritto del figlio di godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori nei primi anni di vita.
Si tratta di un diritto potestativo, rispetto al quale la posizione del datore di lavoro è di mera soggezione, nel senso che a quest'ultimo non è consentito di rifiutare unilateralmente la fruizione del congedo né di dilazionarla.
Come evidenziato da alcuni interpreti, l'articolo 32 non attribuisce alcuna rilevanza giuridica alle esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro.
La limitazione dell’iniziativa del datore di lavoro, intesa in senso ampio, e il sacrificio imposto alla collettività in termini di costi sociali ed economici derivanti dalla fruizione del congedo parentale giustificano una valutazione particolarmente rigorosa, sotto il profilo disciplinare, della condotta del lavoratore.
In particolare, assume rilevanza il caso in cui il lavoratore abbia distorto le finalità proprie dell’istituto, utilizzandolo in modo strumentale per scopi completamente estranei a quelli per cui è stato previsto.
Irrilevanza della compatibilità
Nella specie, la condotta del lavoratore non poteva ritenersi scriminata dalla considerazione che, comunque, l'attività professionale svolta non impediva la cura e l'assistenza del minore.
Se tale compatibilità fosse stata ammessa, la stessa avrebbe dovuto valere anche per il lavoro presso la società datrice, rendendo così priva di fondamento la motivazione alla base del congedo parentale.
Era quindi legittimo che la Corte territoriale avesse ritenuto che lo svolgimento di un’attività lavorativa di compravendita di autovetture fosse in conflitto con le finalità per le quali era stato concesso il congedo parentale.
Abusivo utilizzo del congedo: i principi enunciati dalla giurisprudenza
Le conseguenze giuridiche tratte dalla sentenza impugnata, sulla base dei fatti accertati, risultavano coerenti con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sia in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità, sia in riferimento alla specifica disciplina del congedo parentale.
Il giudice di legittimità ha infatti chiarito che l'articolo 32, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 151 del 2001, nel prevedere che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata a una parte della retribuzione, configura un diritto-potestativo che il padre lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e il suo pieno inserimento nella famiglia.
Pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento della fruizione del diritto, idoneo a essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo il fatto che lo svolgimento di tale attività possa contribuire a una migliore organizzazione familiare.
Nel caso in esame, la Corte di merito aveva correttamente valutato in modo complessivo l’incompatibilità tra l’attività lavorativa svolta e la fruizione del congedo parentale.
Le conclusioni della Corte
La Corte di Cassazione, in definitiva, ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato, ritenendo che lo svolgimento di attività lavorativa durante il congedo parentale costituisca un abuso del diritto e una violazione del dovere di fedeltà, giustificando l'adozione della sanzione espulsiva.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un lavoratore è stato licenziato per giusta causa dopo che l'azienda ha accertato che, durante il periodo di congedo parentale retribuito, svolgeva attività di compravendita di autovetture. |
Questione dibattuta | Se l'uso improprio del congedo parentale, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa incompatibile con le finalità dell'istituto, costituisca abuso del diritto e giustifichi il licenziamento per giusta causa. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo che lo svolgimento di attività lavorativa durante il congedo parentale costituisca un abuso del diritto e una violazione del dovere di fedeltà, giustificando l'adozione della sanzione espulsiva. |
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