Congedo parentale: indennità maggiorata ad ampio raggio
Pubblicato il 11 settembre 2024
In questo articolo:
- Congedo parentale per i lavoratori dipendenti: di cosa si tratta
- Congedo parentale: indennità al 30% e indennità maggiorata
- Congedo parentale: domanda con richiesta di aliquota maggiorata
- Congedo parentale con indennità maggiorata: a chi spetta
- Congedo parentale con indennità maggiorata: casi particolari
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L’INPS, con l’ultimo aggiornamento delle FAQ, fornisce nuovi chiarimenti sul cd. congedo parentale con aliquota maggiorata prevista dalla legge di Bilancio 2023 e dalla legge di Bilancio 2024.
L’aggiornamento delle FAQ è l’occasione per tornare sull’istituto e sulla indennità prevista a prestazione e sulle novità delle ultime leggi di Bilancio e per fare il punto su regole e procedure.
Congedo parentale per i lavoratori dipendenti: di cosa si tratta
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro fruibile in tutte le modalità: per intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.
Ai genitori lavoratori dipendenti il congedo parentale spetta, in costanza di rapporto di lavoro, per prendersi cura del bambino entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Il periodo complessivo massimo concedibile è di 10 mesi, elevabili a 11 nel caso del genitore solo.
I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Congedo parentale: indennità al 30% e indennità maggiorata
L’indennità è riconosciuta per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 9 mesi ed è, di regola, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo.
Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati (non eccedenti i 10/11 mesi), l’'indennità del 30% della retribuzione media giornaliera spetta a condizione che il reddito individuale del genitore lavoratore dipendente che lo richiede sia inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e la legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) hanno elevato la misura percentuale dell’indennità di congedo parentale per un periodo massimo (di coppia) di 2 mesi fruiti entro 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore.
Più in dettaglio, il congedo parentale del lavoratore dipendente è indennizzato nel seguente modo:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% per il solo anno 2024 e al 60% dal 1° gennaio 2025, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- 7 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi sono indennizzati al 30% solo se il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.
L’indennità maggiorata si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria).
Congedo parentale: domanda con richiesta di aliquota maggiorata
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale istituzionale dell’INPS o il Contact center integrato o rivolgendosi ai Patronati.
In particolare, l’INPS, con il messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, ha reso noto che il lavoratore che presenta domanda di congedo parentale con richiesta di aliquota maggiorata deve spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”, valorizzando (se necessario) la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo).
Infine è bene ricordare che è possibile presentare la domanda di congedo parentale esclusivamente per i soli periodi che iniziano non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa, fatto salvo un maggiore preavviso al datore di lavoro.
Congedo parentale con indennità maggiorata: a chi spetta
L’indennità maggiorata spetta nel caso in cui l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire a partire dal 1° gennaio 2023 (quota maggiorata ai sensi della legge di Bilancio 2023) e dal 1° gennaio 2024 (quota maggiorata ai sensi della legge di Bilancio 2024).
Diversamente rileva la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo).
A riguardo l’INPS ha difatti chiarito che:
- sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 (circolare n. 45 del 16 maggio 2023);
- il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio, oppure, di congedo di paternità alternativo (circolare n. 57 del 18 aprile 2024).
NOTA BENE: L’indennità maggiorata è riconosciuta per due delle tre mensilità spettanti a ciascun genitore lavoratore dipendente. I mesi di ciascun genitore non sono trasferibili all’altro.
Congedo parentale con indennità maggiorata: casi particolari
Cosa succede se un genitore ha terminato il congedo di maternità obbligatoria prima del 31 dicembre 2023, mentre l’altro ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio a gennaio 2024 (quindi dopo il 31 dicembre 2023)? Ricorrono i presupposti per poter accedere all’ulteriore mensilità indennizzata all’80%?
L’INPS nel nuovo aggiornamento delle FAQ risponde affermativamente, evidenziando che ad essere preso in considerazione è l’ultimo congedo fruito, quindi il congedo di paternità obbligatorio.
La coppia potrà pertanto fruire di un mese di congedo parentale all’80% (legge di Bilancio 2023) e di un ulteriore mese di congedo parentale all’80%, se fruito nel 2024 (legge di Bilancio 2024).
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