Mensilità di congedo parentale: l’INPS torna sui criteri di calcolo

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Mensilità di congedo parentale: l’INPS torna sui criteri di calcolo

“Quando si parla di mensilità ai fini del congedo parentale, vanno considerati i mesi di calendario o 30 giorni?”

È una delle domande poste all’INPS e a cui l’Istituto ha fornito risposta nelle FAQ recentemente aggiornate in tema di congedo parentale e relativa indennità spettante.

Prima però di addentrarci nel merito della questione, riavvolgiamo il nastro e torniamo sulle novità della legge di Bilancio 2024.

Elevazione dell’indennità di congedo parentale

La legge di Bilancio 2023, prima (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e circolare n. 45 del 16 maggio 2023) e la legge di Bilancio 2024, poi (articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e circolare n. 57 del 18 aprile 2024) hanno incrementato la misura percentuale dell’indennità di congedo parentale, di regola pari al 30% della retribuzione.

Nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’articolo 32 del D.Lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore solo è indennizzato nel seguente modo:

  • per i periodi fruiti a partire dal 1° gennaio 2023, per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022, un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
  • pe i periodi fruiti a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023, un ulteriore mese è indennizzato all’80% per il solo anno 2024 (60% della retribuzione a partire dal 1° gennaio 2025), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024);
  • 7 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. In tale ultimo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (articolo 34, comma 3, del D.Lgs n. 151/2001).

L’indennità maggiorata prevista dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024 può essere riconosciuta:

  • esclusivamente ai lavoratori dipendenti (dal beneficio sono esclusi lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione separata)
  • per due delle tre mensilità spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro (a condizione, come abbiamo visto, che siano fruite entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore);
  • anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023 per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro,

NOTA BENE: Fatte salve le specificità previste in caso di rapporti di lavoro part time, la retribuzione da prendere a riferimento è quella del periodo mensile o quadri settimanale scaduto e immediatamente precedente ciascun periodo di congedo richiesto, anche in modalità frazionata.

Come conteggiare la mensilità ai fini del congedo parentale

Da quanto illustrato emerge la centralità di una questione: a cosa ci si riferisce quando si parla di mensilità di congedo parentale? A tali fini deve essere considerato il mese di calendario o vanno conteggiati 30 giorni di fruizione?

A tale quesito ha risposto l’INPS nelle FAQ aggiornate fornendo i seguenti criteri di calcolo:

  1. se la durata del periodo di congedo parentale è esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso (es.: dal 1° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) si computano uno o più mesi interi;
  2. se i periodi sono di durata superiore ad un mese ma non multipli dello stesso, si computa il mese o il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero;
  3. se invece i periodi sono di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese.

Parto gemellare

Un’altra questione da porre riguarda le ipotesi di parto gemellare. Come vengono indennizzati i mesi di congedo spettante?

L’INPS, nelle circolari n. 45 del 16 maggio 2023  e n. 57 del 18 aprile 2024, non fornisce indicazioni in merito.

Al riguardo ci viene però in soccorso il messaggio INPS del 27 giugno 2001 n. 569 che, relativamente al parto gemellare, chiarisce che, in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall’art. 32 D. Lgs. n. 151 del 2001, vale a dire per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori.

Indennità di congedo parentale e limiti di fruizione

Il mese indennizzato all’80% della retribuzione  (o l’ulteriore mese indennizzato al 60% - 80%) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi (anche nei medesimi giorni e per lo stesso figlio) o da uno soltanto di essi.

Cosa succede se la madre ha terminato il congedo di maternità obbligatoria prima del 31 dicembre 2023 e il padre ha fruito del congedo di paternità obbligatorio a gennaio 2024? Ricorrono i presupposti per poter accedere all’ulteriore mensilità indennizzata all’80%?

L’INPS risponde affermativamente, evidenziando che va preso in considerazione l’ultimo congedo fruito, quindi il congedo di paternità obbligatorio.

Dunque, la coppia può fruire di un mese di congedo parentale all’80% in ragione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 e di un ulteriore mese di congedo parentale all’80%, per effetto della legge di Bilancio 2024.

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