Congedo parentale all’80%: conguaglio sui flussi di giugno 2024
Pubblicato il 03 giugno 2024
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Con il messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024, l’Inps ha reso noto che i datori di lavoro che hanno elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%) possono conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024.
Elevazione dell’indennità di congedo parentale
La legge di Bilancio 2024 ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge di Bilancio 2023) dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.
La predetta fattispecie è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore.
Il congedo parentale risulta indennizzabile come di seguito:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.
Modalità di esposizione nel flusso UniEmens
Con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, sono state fornite le indicazioni utili per l’esposizione dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.
Per gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione.
NOTA BENE: Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, sarà necessario utilizzare il codice già in uso “M047”.
Conguaglio arretrati
I datori di lavoro che intendono conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024 devono valorizzare il codice “L330”, con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>, utilizzando il codice “M047”.
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