Congedo parentale ad ore negli Studi professionali. I dubbi
Pubblicato il 22 settembre 2016
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Il congedo parentale è fruibile anche ad ore ai sensi dell’art. 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.).
Più nello specifico il Legislatore ha dato due possibilità di fruizione:
- fruizione cosiddetta ad ore “pura”, previo intervento della contrattazione collettiva – anche aziendale - che stabilisca le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa (comma 1-bis);
- fruizione cosiddetta “a mezza giornata”, in mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. In tal caso la fruizione su base oraria é consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (comma 1-ter).
Il CCNL Studi professionali
Il CCNL Studi professionali Confprofessioni (Consilp) del 17 aprile 2015 ha regolamentato il congedo parentale ad ore per cui in tale ambito si dovrà fruire del congedo parentale ad ore di cui al comma 1-bis del D.Lgs. n. 151/2001 ovvero della cosiddetta fruizione ad ore “pura”.
Il preavviso
Questione scottante in materia è quella relativa al preavviso che il genitore/lavoratore è tenuto a dare.
Innanzitutto occorre ricordare che per la fruizione giornaliera - salvo casi di oggettiva impossibilità - il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e, comunque, il termine di preavviso non può essere inferiore a cinque giorni.
Per il congedo parentale ad ore, invece, l’ultimo periodo del comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, prevede che il termine di preavviso è pari a due giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Ebbene, il CCNL Studi professionali, firmato nell’aprile 2015 (e quindi prima dell’ultima modifica intervenuta sull’argomento), stabilisce:
“la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del D.Lgs. 151/2001) che intende usufruire, l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo”.
A parere di chi scrive, il termine di preavviso pari a due giorni di cui alla norma non è derogabile in pejus per cui, nel caso di specie, il termine di preavviso per il congedo parentale ad ore è pari a due giorni e non già quindici.
D’altra parte si segnala che anche Confprofessioni, firmataria del CCNL del 17 aprile 2015, in un recente articolo apparso sul suo portale, ha sostenuto che la volontà di avvalersi del congedo articolato ad ore deve essere comunicata al datore di lavoro con almeno due giorni di preavviso, aggiungendo “secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 80/2015” che è il Decreto che ha apportato le ultime modifiche al Testo Unico sulla maternità e paternità, fra cui proprio la previsione dei due giorni di preavviso per il congedo parentale ad ore.
La programmazione e la fruizione
Negli Studi professionali, la programmazione del congedo parentale ad ore va, inoltre, concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative e non sono ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a quattro ore giornaliere.
Per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore vanno riconosciute, a richiesta, 174 ore di congedo e il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo, va effettuato prendendo come base di computo il suddetto monte ore.
Da notare che la possibilità per il genitore di convertire uno o più mesi di congedo parentale ad ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge.
Inoltre, si rammenta che qualora la fruizione di un periodo di congedo parentale avvenga su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non vanno considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo, in quanto nel congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.
La cumulabilità
Come il contratto collettivo in questione stabilisce, il congedo parentale ad ore è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL stesso.
In merito è da evidenziare che anche sulla questione cumulabilità ci sono diverse interpretazioni prima di affrontare le quali è, però, necessario fare alcune precisazioni.
Per espressa previsione normativa (art. 32, comma 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) in caso di congedo parentale ad ore non disciplinato dalla contrattazione collettiva - e quindi del c.d. congedo parentale a mezza giornata, disciplinato dal Legislatore – è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
Stante quanto sopra, e come peraltro specificato dall’INPS, con circolare n. 152 del 18 agosto 2015, il congedo parentale a “mezza giornata” non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisca di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. sulla maternità e paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisca dei riposi orari ex art. 33 del medesimo T.U. per assistenza ai figli disabili.
Lo stesso risulta, invece, compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi per assistere i portatori di handicap in condizioni di gravità (art. 33, commi 2 e 3, Legge n. 104 del 5 febbraio 1992).
La contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, può, invece, prevedere diversi criteri di compatibilità nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale ad ore “puro”.
Quindi, nel caso di specie, spetta al CCNL Studi professionali prevedere i criteri di compatibilità ed in merito è stato previsto che il congedo ad ore è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL.
Quindi, a parere di chi scrive, non c’è alcun divieto di cumulabilità con i permessi di cui al Testo Unico sulla maternità e paternità nonostante l’articolo di Confprofessioni citato, specifichi:
“Per ogni mese di congedo parentale, sono attribuite al dipendente 174 ore, che possono essere cumulate, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal Ccnl, ma non con i permessi o riposi disciplinati dal T.U maternità/paternità”.
Quadro delle norme |
Legge n. 104/1992 D.Lgs n. 151/2001 D.Lgs. n. 80/2015 Confprofessioni (Consilp), CCNL Studi professionali del 17 aprile 2015 |
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