Congedo parentale 2024: le istruzioni INPS
Pubblicato il 24 aprile 2024
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Pubblicata la circolare INPS sulle modalità di fruizione ed esposizione in Uniemens del congedo parentale per l’anno 2024.
Puntando al sostegno della genitorialità e ad integrare il reddito delle famiglie con figli, la legge di Bilancio 2024 ha ulteriormente innalzato l’indennità spettante durante il periodo di congedo parentale, in maniera strutturale, disponendo l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio ovvero entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. Per il solo anno 2024, l’elevazione dell’indennità spettante per il secondo mese di congedo parentale è pari all’80% della retribuzione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 179, legge 30 dicembre 2023, n. 213, le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
Le istruzioni per la corretta esposizione nel flusso Uniemens delle novità in argomento sono contenute nella circolare 18 aprile 2024, n. 57.
Modifiche al congedo parentale e periodi di fruizione
Facendo seguito alle modifiche operate dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, e dall’art. 1, comma 359, legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui è stata innalzata, per i lavoratori che si astengono dalla prestazione lavorativa dopo aver fruito del congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022, l’indennità spettante dal 30% all’80% della retribuzione, per uno solo dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore, la legge di Bilancio 2024 è nuovamente intervenuta sull’art. 34, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aumentando, per un’ulteriore mensilità, la misura dell’indennità spettante dal 30% al 60% della retribuzione.
Altresì, per il solo anno 2024, l’indennità correlata al secondo mese di congedo parentale è innalzata dal 60% all’80% della retribuzione.
Ai sensi del comma 179, art. 1, della Manovra 2024, la nuova misura si applica ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
Si evidenzia, sin d’ora, che le modifiche intervenute sia per effetto della legge di Bilancio 2023 che per effetto della legge di Bilancio 2024 non hanno inciso sulla durata massima del congedo parentale indennizzabile e fruibile che resta ferma nelle seguenti misure:
- un periodo indennizzabile di massimo 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, a favore della lavoratrice madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- un periodo indennizzabile di massimo 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, a favore del padre lavoratore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- un periodo indennizzabile di massimo 3 tre mesi, per entrambi i genitori da fruire alternativamente tra loro.
Considerando anche gli eventuali periodi non indennizzabili, il periodo massimo richiedibile è rappresentato nelle seguenti tabelle:
Entrambi i genitori
Oggetto |
Ante riforma |
Post riforma |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzati entro sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
9 mesi indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia (inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione) |
10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Durata del congedo parentale per la madre lavoratrice
Oggetto |
Ante riforma |
Post riforma |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
6 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzati entro sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
3 mesi + 3 indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia (inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione) |
6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Durata del congedo parentale per il padre lavoratore
Oggetto |
Ante riforma |
Post riforma |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzati entro sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
3 mesi + 3 indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia (inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione) |
6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Durata del congedo parentale per il genitore "solo"
Oggetto |
Ante riforma |
Post riforma |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
10 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
11 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzati entro sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
9 mesi indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia (inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione) |
10 mesi indennizzati entro otto anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
11 mesi indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Congedo parentale 2024, modifiche all’indennità spettante
Come anticipato al paragrafo precedente, la legge di Bilancio 2024 non ha aggiunto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, bensì a disposto l’elevazione dell’indennità spettante, in via strutturale, dal 30% al 60% per il secondo mese di congedo parentale.
Al riguardo si evidenzia che la legge di Bilancio 2023 aveva già innalzato all’80% della retribuzione l’indennità spettante per il primo mese di congedo parentale non trasferibile all’altro genitore.
Per il solo anno 2024, il secondo mese di congedo parentale è indennizzato all’80% della retribuzione.
Ciò assunto, è possibile affermare che dal 1° gennaio 2024, dunque, per i soli genitori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023, il congedo parentale di cui all’art. 34, T.U., sarà indennizzato:
- per un mese all’80% della retribuzione, alternativamente tra i due genitori, laddove il figlio abbia un’età non superiore a 6 anni;
- per un ulteriore mese al 60% della retribuzione, alternativamente tra i due genitori, laddove il figlio abbia un’età non superiore a sei anni, eccezionalmente elevata all’80% per il solo anno 2024;
- per l’ulteriore periodo di 7 mesi al 30% della retribuzione, fino al dodicesimo anno di vita del figlio.
Ulteriori 2 mesi (raggiungimento del decimo o undicesimo mese) invece saranno indennizzati solo laddove il richiedente si trovi nella condizione reddituale di cui all’art. 34, comma 3, T.U. (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria),
NOTA BENE: L’elevazione dell’indennità di congedo parentale si applica anche ai genitori adottivi o affidatari o collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
Con particolare riferimento alle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2024 si evidenzia che i genitori lavoratori dipendenti, in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni, che abbiano concluso il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità entro il 31 dicembre 2023, potranno fruire del secondo mese di congedo indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione solo laddove il periodo di fruizione richiesto sia compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024.
Di converso, nel caso in cui il periodo di fruizione sia successivo al 1° gennaio 2025, l’indennità riconosciuta per il secondo mese di congedo sarà pari al 60% della retribuzione.
Indennità congedo parentale 2023-2024-2025 - Infografica
Si noti che sarà rilevante tenere a mente sia il periodo di conclusione del congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità che il periodo di congedo parentale richiesto.
In particolare, si vedano le seguenti ipotesi:
Ipotesi 1)
Dati descrittivi |
Spettanza |
Nascita figlio: 15 ottobre 2023
Conclusione maternità obbligatoria: 15 gennaio 2024
Congedi parentali fruiti: nr. 2,5 mesi dal padre per il periodo dal 16 novembre 2023 al 30 gennaio 2024 |
Il congedo parentale fruito dal padre dal 16 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 sarà indennizzato:
Il periodo di congedo parentale dal 1° gennaio al 30 gennaio 2024 sarà indennizzabile all’80% della retribuzione.
Altri periodi richiedibili:
|
Ipotesi 2)
Dati descrittivi |
Spettanza |
Nascita figlio: 20 dicembre 2023
Conclusione maternità obbligatoria: 20 marzo 2024
Congedi parentali fruiti: nr. 5 giorni dal padre per il periodo dal 27 dicembre 2023. Ulteriore nr. 1 mese dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024. |
Il congedo parentale fruito dal padre dal 27 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 sarà indennizzato all’80% della retribuzione. Il periodo di congedo parentale dal 10 gennaio al 9 febbraio 2024 sarà indennizzabile all’80% della retribuzione. Periodo totale fruito da padre: 1 mese e 5 giorni.
Altri periodi richiedibili:
|
Congedo parentale e flussi Uniemens
L’esposizione del congedo parentale nel flusso Uniemens vede due nuovi codici causali da esporre per i periodi inerenti al “secondo” mese in trattazione rispettivamente per la fruizione in modalità oraria o giornaliera.
Con la circolare 16 maggio 2023, n. 45, l’INPS aveva fornito il codice evento:
- “PG0”, avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG1”, avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
Con la circolare INPS 18 aprile 2024, n. 57, vengono introdotti i seguenti nuovi codici evento:
- “PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
I predetti codici evento saranno legati dal codice di conguaglio in DM “L330” e potranno essere utilizzati già dal mese di competenza gennaio 2024.
Per quanto concerne gli eventi già denunciati nelle mensilità di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro dovranno procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e provvedere contestualmente a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione.
La restituzione della prestazione indennizzata al 30% potrà avvenire con l’esposizione del codice di conguaglio a debito “M047” nei flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.
ATTENZIONE: I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive Uniemens/VIG con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.
Comgedo parentale: criticità operative per il datore di lavoro
L’INPS non ha implementato alcuna funzionalità che possa agevolare il datore di lavoro nel determinare l’effettivo trattamento economico indiretto collegato al congedo parentale fruito dal genitore.
Se si considera che l’accesso alle forme di maggiore indennità (80% per il primo mese; 80% per il secondo mese per i congedi 2024; 60% per il secondo mese per i congedi 2025) – rispetto alla misura “standard” del 30% - è alternativamente fruibile da entrambi i genitori rispetto ai periodi di congedo parentale non trasferibili all’altro genitore, è necessario che il datore di lavoro sia messo a conoscenza del trattamento indennitario effettivamente spettante.
Non sempre, infatti, il datore di lavoro è al corrente di eventuali richieste formulate dall’altro genitore con cui, magari, non si ha in essere alcun rapporto di lavoro dipendente
Sono informazioni che – attualmente – non sono disponibili nella ricevuta di domanda fornita dal lavoratore richiedente.
A tal fine potrebbe essere opportuno sottoporre al lavoratore che ha presentato la richiesta di congedo parentale un’autocertificazione rispetto ai periodi già richiesti dallo stesso e/o dall’altro genitore.
Spett.le Azienda ___________
Oggetto: Richiesta di indennità congedo parentale – art. 34, D. lgs. n. 151/2001
Il/la sottoscritto/a ____________, C.F. ___________, n.q. di lavoratore dipendente dell’impresa in epigrafe, genitore del/della bambino/a __________________, nata/a il _________, C.F. _______________, ai fini dell’indennizzo correlato al congedo parentale di:
dei tre mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, entro i sei anni di vita del figlio ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore DICHIARA, consapevole di essere soggetto alle sanzioni penali previste dalla legge in materia nel caso di dichiarazioni mendaci o difformi ovvero faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non rispondenti a verità, anche relativamente all’eventuale compimento di atti fraudolenti volti a procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni previdenziali o assistenziali indebite:
DICHIARA, inoltre, che il Sig./Sig.ra _________________, C.F. ______________, quale altro genitore del figlio/a:
Luogo e data __________________ Il Dipendente __________________ |
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 |
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