Confisca e congelamento di beni e proventi di reati nello spazio Ue

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Confisca e congelamento di beni e proventi di reati nello spazio Ue

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 303 del 28 novembre 2018, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1805 del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Il regolamento interviene in sostituzione delle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI per quanto riguarda il congelamento di beni tra gli Stati membri vincolati dal regolamento medesimo (sono esclusi Irlanda e Danimarca che non hanno partecipato all'adozione del regolamento).

Reciproco riconoscimento di provvedimenti emessi da altro Stato membro

Nel provvedimento, sono stabilite le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue, nel suo territorio, provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale.

Lo stesso è finalizzato alla disciplina di procedure comunitarie comuni che consentano una tempestiva esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti, il recupero dei beni e un’effettiva tutela delle vittime e circolazione delle decisioni giudiziarie penali.

Operatività del Regolamento 

Il regolamento sarà applicabile a decorrere dal 19 dicembre 2020, salvo, per espressa previsione, l’articolo 24 (sulle notifiche alla Commissione delle autorità nazionali) che si applicherà a partire dal 18 dicembre 2018.

No alla verifica della doppia incriminabilità per reati più gravi

Nel testo, viene prescritto, in primo luogo, che i provvedimenti di congelamento o di confisca siano eseguiti senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti se questi sono punibili, nello Stato di emissione, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni per determinati gravi reati.

Tra questi, sono ricomprese le fattispecie di partecipazione a un'organizzazione criminale, di terrorismo, di tratta di esseri umani, di sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, di traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, di corruzione e frode, di riciclaggio, di falsificazione e contraffazione di monete, di criminalità informatica, di criminalità ambientale, di favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, di omicidio volontario o lesioni personali gravi, di traffico illecito di organi e tessuti umani, di rapimento, sequestro o presa di ostaggi, di razzismo e xenofobia, di rapina, di traffico illecito di beni culturali, di truffa, di stupro.

Congelamento. Trasmissione provvedimento mediante certificato

Per quanto riguarda le procedure di trasmissione del provvedimento di congelamento – ovvero di una decisione emessa o convalidata da un'autorità di emissione al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di beni in vista della loro confisca – viene prescritto che lo stesso sia trasmesso dall’autorità di emissione all’autorità di esecuzione mediante un certificato di congelamento di cui all'allegato I del Regolamento.

Allegati

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