Confermato l'annullamento dell'atto non adeguatamente motivato

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Con sentenza n. 10878 del 18 maggio 2011, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano annullato un atto di liquidazione dell'imposta sulle donazioni, rideterminata a seguito di sentenza della commissione tributaria centrale, sull'assunto che l'avviso impugnato non era sufficientemente motivato in relazione alla natura ed agli effetti dell'atto.

In particolare, la Corte di legittimità ha ritenuto non censurabile la pronuncia di merito in quanto la stessa, sebbene in forma stringata, aveva dato conto delle ragioni per le quali l'avviso di liquidazione era da considerare come non adeguatamente motivato, in relazione alla natura ed agli effetti dell'atto; detto atto, infatti, anche se letto in relazione alla pronuncia della commissione tributaria centrale, non metteva il contribuente nella condizione di comprendere il contenuto e l'articolazione della pretesa erariale sottostante.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Gli atti della riscossione devono essere motivati - Zuliani

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