Confermata la condanna per domicilio fittizio
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 20 maggio 2010
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Confermata da parte della Cassazione – sentenza n. 12259 del 19 maggio 2010 – la maxi-sanzione irrogata dai giudici tributari nei confronti di un noto sportivo al quale, oltre alla fittizia residenza a Montecarlo, erano stati contestati una serie di illeciti fiscali concernenti l’evasione dell’Iva e delle imposte dirette.
Nel testo della decisione, la Sezione tributaria della Corte ha ribadito, in particolare, il principio secondo cui il cittadino italiano che, pur residente all'estero, stabilisca in Italia il suo domicilio, ossia la sede principale degli affari e degli interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, è soggetto passivo di Irpef.
Nel testo della decisione, la Sezione tributaria della Corte ha ribadito, in particolare, il principio secondo cui il cittadino italiano che, pur residente all'estero, stabilisca in Italia il suo domicilio, ossia la sede principale degli affari e degli interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, è soggetto passivo di Irpef.
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