Conferimenti d’azienda fuori dalla disciplina antielusiva Ace
Pubblicato il 10 febbraio 2022
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 3, lett. b) Dm 3 agosto 2017 (nuovo decreto “Ace"), avente ad oggetto l'acquisto di aziende ovvero di rami di aziende tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario.
L’istante, che è un gruppo interessato da una complessa operazione di riorganizzazione societaria attuata attraverso diverse fasi, si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se i conferimenti di azienda/rami d'azienda operati in favore della conferitaria a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura debbano o meno essere conteggiati nell’ambito applicativo del citato comma 3, lett. b), dell’articolo 10 del “decreto Ace".
Il chiarimento giunge con la risposta n. 82 del 9 febbraio 2022.
Decreto Ace, disposizioni antielusive per i gruppi societari
L'articolo 10 del suddetto Decreto Ace prevede alcune disposizioni antielusive speciali che, come chiarito dalla relativa relazione illustrativa, sono "[...] tese ad evitare, soprattutto nell'ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio”.
In particolare, al terzo comma, la norma individua alcune fattispecie al verificarsi delle quali opera un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell'Ace commisurato a:
a) corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo;
b) corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo;
c) incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti di soggetti del gruppo.
Lo scopo del legislatore è quello di evitare che si possa realizzare una indebita moltiplicazione del beneficio Ace all'interno dei gruppi societari, attraverso movimentazioni di somme di denaro, effettuate al fine di creare base Ace in capo a più soggetti, a fronte di un'unica immissione di capitale di rischio.
Il tutto, con il risultato di “creare artificiosamente" base agevolabile ai fini ACE, utilizzando risorse che, in precedenza, hanno già determinato un'agevolazione in capo ad altri soggetti del gruppo.
Alla luce di tutto ciò, la società istante chiede all’Amministrazione finanziaria di confermare che i conferimenti di azienda ricevuti siano esclusi dall'ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 10, terzo comma, lett. b) decreto “Ace”.
Il corrispettivo in natura non comporta la riduzione della base Ace
Nella risposta n. 82/2022, l’Agenzia delle Entrate parte dall’analizzare l’elenco di operazioni che il legislatore ha ritenuto potenzialmente elusive, in quanto idonee a realizzare una indebita moltiplicazione del beneficio Ace all'interno dei gruppi societari, sottolineando come il presupposto di tale "indebita moltiplicazione", sia proprio il trasferimento di somme di denaro all'interno del gruppo stesso attraverso cui "creare artificiosamente" base agevolabile ai fini Ace.
In quest’ottica, si evidenzia come l'articolo 10, comma 3, lett. b) del Nuovo Decreto Ace prevede espressamente che la variazione in aumento rilevante ai fini dell'agevolazione (già ridotta per effetto di eventuali conferimenti in denaro operati nel gruppo) debba essere ulteriormente diminuita fino a concorrenza "dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo".
Il riferimento specifico, quindi, è ai "corrispettivi in denaro”.
Già nella circolare n. 21/E del 3 giugno 2015, l’Agenzia, però, aveva chiarito che con riferimento al caso dell’acquisto di partecipazioni di controllo effettuato presso altre società del gruppo, che pure costituisce ipotesi di riduzione della base Ace, se l’acquisizione viene attuata mediante conferimento, non circolando somme in denaro, non si darà luogo ad alcuna sterilizzazione della base di calcolo dell’agevolazione.
Una situazione analoga si riscontra nel caso oggetto dell’interpello n. 82/2022: il conferimento d'azienda di cui ha beneficiato l'istante ha previsto l'apporto di un complesso di beni (ramo d''azienda) in capo allo stesso, il quale - in contropartita - ha ceduto una quota di partecipazione nella società conferitaria.
Dunque, l'operazione ha presupposti simili alla cessione d'azienda con la differenza che, in tale specifica operazione, non vi è il pagamento di un corrispettivo in denaro, ma un equivalente numero di quote nella società in cui si conferisce il complesso.
Mancando il corrispettivo in denaro, è da escludere che tale ipotesi possa rientrare, in capo al conferitario, nelle operazioni di acquisto di azienda/ramo d'azienda potenzialmente elusive ai sensi della disciplina Ace.
Pertanto - secondo l’Agenzia - i conferimenti di azienda/rami d'azienda operati in favore della conferitaria a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non devono comportare alcuna sterilizzazione della base Ace in capo alla società conferitaria.
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