Condomino non ha azione di condanna verso il condominio

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Condomino non ha azione di condanna verso il condominio

Mal funzionamento impianti comuni. Non azione di condanna, ma pretesa risarcitoria

Il singolo condomino non è titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali, che possa essere esercitato mediante un’azione di condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l’uso dell’impianto che ciascun partecipante vanta, nel rapporto di comproprietà delineato dagli artt. 1117 e ss. c.c.

Ne consegue che il condomino non ha comunque azione per richiedere la condanna del condominio ad un “facere, consistente nella messa a norma dell’impianto elettrico comune, potendo tutt’al più avanzare verso il condominio medesimo una pretesa risarcitoria nel caso di sua colpevole omissione nel provvedere alla riparazione o all’adeguamento dell’impianto (ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, come ad esempio le impugnazioni delle deliberazioni assembleari, i ricorsi contro i provvedimenti dell’amministratore, la domanda di revoca giudiziale dell’amministratore ecc.).

Ha così statuito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 16608 del 5 luglio 2017, in parte respingendo le ragioni di un condomino, che aveva chiesto la condanna del condominio a conformare l’impianto elettrico del proprio appartamento alle disposizioni di legge, effettuando i lavori all’uopo necessari.

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