Condominio Oneri riscaldamento secondo consumi registrati
Pubblicato il 13 marzo 2017
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Negli edifici condominiali in cui siano stati adottati sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare, il riparto degli oneri di riscaldamento va fatto, per legge, in base al consumo effettivamente registrato.
E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo il ricorso di alcuni condomini, che si erano opposti alla delibera condominiale (chiedendone la declaratoria di nullità) di riparto dei costi di riscaldamento sulla base dei consumi, solo in minima parte presunti.
In linea di principio – premette la Corte – sono da considerare nulle tutte le delibere assembleari adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e dunque in eccesso rispetto alle attribuzioni dell’organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione. Non può, difatti, la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, occorrendo a tal fine un accordo unanime, espressione dell’autonomia negoziale.
Orbene nel caso di specie – sostiene la sesta sezione civile – non risulta che l’assemblea condominiale avesse, con la deliberazione impugnata, esulato dalle proprie attribuzioni, modificando i criteri di riparto delle spese di riscaldamento stabiliti per legge (o comunque dapprima approvati in via convenzionale da tutti i condomini). Sicché è da escluderne la nullità.
Né la Corte – con ordinanza n. 6128 del 9 marzo 2017 – si presta, essendo in tal sede precluso, a rivalutare le risultanze probatorie introducendo nuove indagini esplorative (negate dal Tribunale), che avrebbero potuto avvalorare l’assunto degli stessi ricorrenti sull'erroneo funzionamento del rilevatore dei consumi di calore.
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