Concorso in reati tributari del consulente fiscale: configurabilità e possibile sequestro
Pubblicato il 28 agosto 2019
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Per la configurabilità del concorso del consulente fiscale nei reati tributari si richiede un suo contributo concreto, consapevole, seriale e ripetitivo e che egli sia il consapevole e cosciente ispiratore della frode.
Inoltre, nell’eventuale provvedimento che dispone il sequestro preventivo nei confronti dei suoi beni, in quanto indagato per illeciti tributari in concorso con gli amministratori delle società da lui assistite, devono essere ben specificati i motivi in ordine al ruolo svolto dal professionista nella realizzazione dei reati per cui si indaga.
Sequestro sui beni del consulente? Specifica motivazione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso avanzato da una consulente fiscale contro l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto nei confronti del denaro e beni immobili di cui la stessa era titolare.
La misura cautelare era stata irrogata a suo carico in quanto indagata per reati tributari in concorso con il titolare di due società, per le quali aveva prestato la propria consulenza.
La ricorrente aveva impugnato l’ordinanza del riesame deducendo, tra gli altri rilievi, una motivazione del tutto apparente e apodittica in punto di fumus delicti, in quanto in essa non era presente alcuna descrizione delle condotte concrete, asseritamente poste in essere per agevolare e concorrere nelle violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante delle società coinvolte.
Il giudice del riesame, infatti, si era limitato a ribadire il ruolo di consulente fiscale ricoperto dalla ricorrente, ruolo che, tuttavia, non era da ritenere di per sé sufficiente ad integrare il concorso nel reato tributario, dovendosi dimostrare, altresì, l’abitualità e serialità nelle condotte evasive.
Sequestro preventivo escluso per carenza motivazionale
Il motivo di doglianza è stato ritenuto fondato dalla Suprema corte che, con sentenza n. 36461 del 27 agosto 2019, ha evidenziato come, nel provvedimento impugnato, non fossero stati spiegati gli elementi dimostrativi del concreto contributo concorsuale dato dalla consulente per la realizzazione dei fatti.
Gli Ermellini, in particolare, hanno rilevato una carenza motivazionale in conformità con il principio affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento relativo ad una misura cautelare deve contenere un’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché un’autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa.
Nella vicenda esaminata, invece, i reati tributari erano stati addebitati alla ricorrente nella sua qualità di commercialista di fatto delle società coinvolte e tale prospettazione, alla base del decreto di sequestro, aveva trovato conferma nell’ordinanza di convalida della misura cautelare, nonostante l’indagata, formalmente, avesse rivestito il ruolo di consulente del lavoro per una sola delle due società e nonostante fosse stato espressamente designato un diverso commercialista da parte dell’altra società.
Il tribunale del riesame, in detto contesto, avrebbe dovuto enucleare le ragioni dell’individuazione del ruolo di consulente fiscale di fatto svolto dalla ricorrente, chiarendo quale fosse stato il contributo concreto della stessa in relazione alle attività indicate nei capi d’imputazione provvisoria.
Andavano, ossia, individuate con sufficiente specificità - ma non era stato fatto - le condotte a lei riferibili e la loro incidenza sulla realizzazione degli illeciti tributari.
Consulente fiscale, configurabilità del concorso in reati tributari
E’ stato quindi ricordato, dalla Terza sezione penale della Cassazione, quanto già espresso dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del concorso del consulente fiscale nei reati tributari: per poter affermare l’esistenza di un concorso è necessario un contributo concreto, consapevole, seriale e ripetitivo e che il professionista sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa abbia beneficiato il solo cliente.
L’ordinanza impugnata, in definitiva, è stata annullata ed è stato disposto il rinvio della causa al Tribunale, per un nuovo esame.
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