Concordato preventivo senza obbligo di domanda di transazione fiscale
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 07 maggio 2015
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A seguito dell'evoluzione normativa degli aspetti fiscali del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti e degli importanti interventi giurisprudenziali in materia da parte della Corte di cassazione, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 19 del 6 maggio 2015, a fornire chiarimenti in relazione alle modifiche intervenute in materia di transazione fiscale, oltre che sui nuovi istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall'ambito delle procedure concorsuali.
La nuova circolare agenziale fa seguito ai precedenti documenti di prassi del 2008 e 2009 (circolare n. 40/2008, 14/2009 e risoluzione 3/2009) e tiene conto anche delle modifiche apportate all'articolo 182-ter della Legge fallimentare da parte dei decreti legge 78/2010 e 98/2011 (istituto della transazione fiscale).
Concordato preventivo e transazione fiscale
Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, la circolare 19/E/2015 sancisce che la presentazione della domanda di transazione fiscale da parte del debitore non costituisce un obbligo per il creditore, che chiede la dilazione dei crediti tributari. Ossia la mancata presentazione della domanda non vincola il concordato preventivo.Tale domanda di transazione fiscale, infatti, non costituisce condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, pertanto sono da ritenersi superate le precedenti indicazioni fornite sull'argomento con la circolare 40/E/2008 in cui si leggeva che: “la falcidia o la dilazione del credito tributario è ammissibile soltanto qualora il debitore si attenga puntualmente alle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter”.
Ne consegue, ora, che l’assenza dell’istanza di transazione non preclude la possibilità per il debitore di ottenere sconti sui debiti fiscali anche in sede concorsuale. Viceversa è affermato il principio secondo il quale il credito Iva deve sempre essere pagato per intero, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale.
Nella circolare è, poi, ricordato che anche se la transazione fiscale rappresenta una procedura autonoma rispetto al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, essa si inserisce sempre nell'ambito di tali procedimenti come specificato dalla Corte di cassazione, che ha definito la transazione fiscale come un “sub procedimento” rispetto all’”ordinario procedimento concordatario”.
Sovraindebitamento
Un capitolo a parte è dedicato alla crisi da sovraindebitamento, introdotta dalla Legge 3/2012 per tutti quei soggetti esclusi, per dimensioni e caratteristiche, dalla Legge fallimentare (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere ecc.).Vengono ripercorsi i presupposti necessari per accedere a questa procedura, l’iter di composizione della crisi, gli adempimenti che spettano all'Amministrazione finanziaria e all’Agente della riscossione, l’omologazione dell’accordo o del piano, la presentazione dei reclami, l’esecuzione dell’accordo e i casi di risoluzione, revoca e cessazione di tale istituto.
Tra i soggetti interessati alla composizione della crisi di sovraindebitamento si annoverano, oltre agli imprenditori in forma individuale e societaria in possesso di alcuni specifici requisiti, anche gli imprenditori agricoli, le associazioni professionali e le sturt up innovative.
- ItaliaOggi, p. 29 - Sconti ampi sui debiti fiscali - Stroppa
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Transazione non obbligatoria per il concordato preventivo - Monfredini
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Il concordato «blocca» il reato Iva - Acciaro, Ceroli
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