Concordato preventivo: regime procedurale ordinario per il cram-down fiscale

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Concordato preventivo: regime procedurale ordinario per il cram-down fiscale

Il Fisco non ha proposto opposizione all'omologa del concordato preventivo? Il suo reclamo è inammissibile.

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione nel testo della ordinanza n. 1033 del 10 gennaio 2024, pronunciata in tema di concordato preventivo e relativa omologazione, nelle ipotesi in cui sia stata fatta applicazione del cosiddetto "cram down fiscale".

Concordato, la Cassazione su omologazione e cram down fiscale

L'istituto del cram-down fiscale, introdotto dal Dl n. 125/2020, prevede che il tribunale omologhi il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinata ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o ente sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'Agenzia delle Entrate, nella vicenda in esame, aveva impugnato il decreto di omologazione di un concordato preventivo relativo a una Srl che il Tribunale aveva emesso dopo aver acquisito il parere favorevole dei commissari giudiziali e dato atto dell'esito della verifica ex art. 180, comma 4 Legge fallimentare (c.d. cram-down fiscale), ritenendo non ostative le ragioni contestative espresse dal Fisco, quale creditore dissenziente, il quale non si era costituito nel giudizio di omologa.

Dopo che la Corte d'appello aveva accolto i motivi di reclamo sollevati dall'Amministrazione finanziaria - revocando, così, l'omologazione del concordato - la società interessata alla procedura concorsuale aveva avanzato ricorso in sede di legittimità, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 180 in parola, con riguardo al rigetto dell'eccezione di inammissibilità del reclamo del Fisco che, come detto, non aveva previamente proposto opposizione all'omologa.

Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini, che hanno colto l'occasione per chiarire la corretta esegesi delle norme in tema di approvazione e omologazione del concordato preventivo.

Norme, queste, che prevedono una sorta di doppio binario del giudizio di omologazione, vale a dire:

  • una procedura semplificata, ove non siano proposte opposizioni;
  • la procedura ordinaria, in caso contrario.

Ebbene, per la Suprema corte l'istituto del cosiddetto cram-down fiscale, disciplinato nell'art. 180, comma 4, Legge Fallimentare, non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo.

Il predetto istituto, infatti, segue il regime procedurale ordinario che contempla il reclamo ex art. 183 Legge Fallimentare ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità, a seconda che siano proposte o meno opposizioni.

Il cram down fiscale - si legge nel testo della decisione - attiene al segmento precedente dell’approvazione della proposta in quanto realizza il raggiungimento delle maggioranze prescritte anche nel caso in cui esse non fossero state raggiunte per la mancata adesione determinante dell’amministrazione finanziaria.

Attraverso questo meccanismo, quindi, è come se fosse realizzato il presupposto dell’approvazione del concordato.

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