Concordato preventivo. Intervento del Tribunale se la relazione è incompleta

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Di seguito due interessanti decisioni di merito in materia di insolvenza e procedure concorsuali.

Con una sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli l’8 ottobre 2012, è stata affermata, nell’ambito di una procedura per concordato preventivo, la necessità dell’intervento del Tribunale di fronte ad una relazione sulla fattibilità della proposta che risulti incompleta ed inattendibile.

Per i giudici partenopei, infatti, poiché la semplice apertura della procedura produce, di per sé, imponenti effetti potenzialmente pregiudizievoli e talvolta irrevocabili per i creditori del proponente, il Tribunale, già nel corso del procedimento destinato alla valutazione dell'ammissibilità della proposta e nonostante il potere-dovere del commissario di intervenire, è comunque tenuto a rilevare, anche d'ufficio, gli eventuali difetti di completezza della relazione.

L’altra decisione è rilevante in quanto vede applicata, per una delle prime volte in Italia, una richiesta di esdebitazione avanzata, ai sensi della Legge n. 3/2012, da un consumatore in stato di insolvenza. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in particolare, con decreto del 25 settembre 2012, ha accolto la domanda presentata dall’istante e provveduto alla nomina dei professionisti affidatari dei compiti di cui alla citata Legge come organismi di composizione della crisi. Questi, unitamente al consumatore in sovraindebitamento, provvederanno, quindi, alla predisposizione e presentazione di una proposta di accordo con i creditori ai fini della risoluzione della crisi.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Concordato sotto esame - Negri
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Enti di composizione con le prime nomine - Criscione

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