Concordato preventivo biennale al centro della riforma fiscale

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Concordato preventivo biennale al centro della riforma fiscale

Previsto alle 11 del 3 novembre 2023 l’esame da parte del Consiglio dei Ministri di un nuovo decreto di attuazione della delega fiscale: al centro il concordato preventivo biennale e possibilità di definizione integrale ed agevolata dei PVC.

Ma nella bozza di provvedimento, composto da 37 articoli, anche disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fini Iva.

Punto centrale del testo è la nuova disciplina del concordato preventivo biennale per autonomi, professionisti e partite Iva in genere, compresi i contribuenti forfetari. Vediamone il funzionamento.

Concordato preventivo biennale

Si tratta, in via sommaria, di uno scambio tra fisco e contribuente: l’amministrazione finanziaria propone i redditi e il valore della produzione netta per due anni e se il contribuente accetta ottiene in cambio un trattamento di favore.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, entro il 15 marzo di ciascun anno (entro il mese di aprile, per il primo anno di applicazione), con l’utilizzo di appositi programmi informatici, i dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Il contribuente interessato dovrà comunicare i dati richiesti entro il decimo giorno precedente il termine di scadenza del versamento a saldo delle imposte dirette.

In seguito, l’Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo entro i successivi 5 giorni e il contribuente potrà accettarla entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, di norma entro il 30 giugno (fine di luglio, per il primo anno di applicazione del concordato).

Possono aderire al concordato preventivo biennale con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, coloro che:

  • ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati;
  • non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati.

Il contribuente che accetterà la proposta sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

Cosa ci guadagna il contribuente?

Si saprà in anticipo a quanto ammontano le imposte dovute per il 2024 e per il 2025.

Rimanendo fermi gli adempimenti contabili e dichiarativi, saranno considerati irrilevanti gli eventuali maggiori (o minori) redditi incassati rispetto a quelli oggetto di concordato.

Il concordato preventivo non modifica l'applicazione dell'IVA, che quindi sarà dovuta secondo le regole ordinarie.

Adesione al PVC

Riappare, dopo l’abolizione avvenuta nel 2015, l’adesione integrale al contenuto del Pvc: sarà possibile aderire ai verbali di constatazione entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del PVC.

NOTA BENE: La novità introdotta nel decreto legislativo su concordato preventivo e accertamento è la sospensione dei termini per l’accertamento fino all’invio della comunicazione all’ufficio e comunque non oltre il trentesimo giorno.

Nei successivi 60 giorni l’ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale.

Le sanzioni sono ridotte alla metà rispetto a quelle previste in caso di adesione (un sesto del minimo).

Come più volte ribadito dalla Cassazione, tra gli atti oggetto di procedimento di adesione vengono inclusi quelli di recupero dei crediti di imposta.

Per l’importo dovuto è escluso avvalersi della rateizzazione o della compensazione.

Contrasto alle frodi extra UE

Al fine di prevenire e contrastare le frodi e l’evasione d’imposta, i soggetti extra UE che effettuano operazioni intracomunitarie, tramite un rappresentante fiscale, saranno tenuti a prestare idonea garanzia. Ciò anche per l’iscrizione al Vies.

E’ emerso, infatti, che operatori extracomunitari non pagano l’Iva all’importazione utilizzando, quale posizione di appoggio per la successiva cessione intracomunitaria, la partita Iva accesa nel paese di destinazione dei beni tramite un rappresentante fiscale, il quale risulta essere un prestanome e che non assolve gli obblighi d'imposta.

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