Concessione CIGO
Pubblicato il 18 maggio 2016
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Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il DM n. 95442 del 15 aprile 2016 - in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – con cui sono stati definiti i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Il Decreto fornisce indicazioni in merito all’esame delle domande e chiarisce le fattispecie di:
- mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato;
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto o di altra impresa;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità - sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
- guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.
Cumulo tra CIGO e contratti di solidarietà
La CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.
Chiarisce, inoltre, il DM 95442/16 che, nell’unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva, le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.
- eDotto.com – Edicola del 21 aprile 2016 - Sistema ticket Domande CIGO – Schiavone
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