Concessione CIGO

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Concessione CIGO

Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il DM n. 95442 del 15 aprile 2016 - in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – con cui sono stati definiti i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il Decreto fornisce indicazioni in merito all’esame delle domande e chiarisce le fattispecie di:

  • mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato;
  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
  • mancanza di materie prime o componenti;
  • eventi meteo;
  • sciopero di un reparto o di altra impresa;
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità - sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
  • guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.

Cumulo tra CIGO e contratti di solidarietà

La CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.

Chiarisce, inoltre, il DM 95442/16 che, nell’unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva, le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 21 aprile 2016 - Sistema ticket Domande CIGO – Schiavone

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