Con la mediazione nel processo tributario si punta all'abbattimento delle cause
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 08 febbraio 2012
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Per illustrare agli uffici dell'Agenzia delle entrate come affrontare l'istituto della mediazione obbligatoria nell’ambito del processo tributario, in vigore dal prossimo 1° aprile, sarà emanata ai primi di marzo una circolare interpretativa. Lo comunica Vincenzo Busa, direttore centrale del Contenzioso.
Lo strumento conciliativo fa il suo ingresso nel campo tributario per mano dell'art. 32 del D.L. n. 98/2011, il quale ha disposto che “per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo”.
La norma, alla sua apparizione, ha creato non pochi dubbi in capo ai professionisti, in ordine alla funzionalità e al grado di tutela del contribuente che si avvale di tale procedura. In contestazione soprattutto il fatto che la mediazione non si svolge di fronte ad un organo terzo ed imparziale, come è il mediatore nelle controversie civili e commerciali, bensì dinanzi all’ente tributario stesso – le direzioni provinciali dell'Agenzia - il quale si trova così ad essere sia parte che organo decisorio della questione.
Sul punto, Busa afferma che l'area legale delle direzioni provinciali è cosa diversa, in quanto autonoma, dalle Aree accertamento e dagli Uffici territoriali che si occupano dell'istruttoria degli atti impugnabili; e fa presente che in altri Stati europei la fase precontenziosa è gestita dalla stessa amministrazione finanziaria.
Inoltre, l'indicazione che sarà data agli uffici è di cercare di risolvere con la mediazione i casi che, se presentati al processo, porterebbero l'agenzia alla soccombenza; ma verranno anche illustrate al contribuente le percentuali di una sua possibilità di vittoria. Importanza rilevante avrà il professionista che assiste il contribuente.
In ogni caso interesse primario dell'Agenzia, con l'introduzione della mediazione, è una sostanziosa riduzione del contenzioso: il numero delle questioni da trattare in un anno potrebbe assestarsi al 70% delle controversie instaurate.
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