Con il DL “Sostegni-bis”, nuovo stop alle cartelle

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Con il DL “Sostegni-bis”, nuovo stop alle cartelle

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.123 del 25 maggio 2021) del decreto cd. “Sostegni-bis” (D.L.n.73 del 25.05.2021) – a decorrere dal 26.05.2021 - sono state messe in campo numerose misure di contrasto all’emergenza sanitaria per lavoratori, famiglie e imprese. Alcune misure trattate erano state già previste in precedenti decreti (come il contributo a fondo perduto o la riscossione) che risultano, ora, implementate e/o prorogate.  Un primo intervento da evidenziare concerne la proroga, al periodo d’imposta 2021, della disciplina di cui all’articolo 48-bis del D.L. 34/2020: trattasi del credito d’imposta rivolto ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei settori del tessile, moda e accessori.

È, pertanto, prevista la concessione di un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino “eccedente” la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti (a tal fine, è prevista un’autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021). Per effetto della nuova disposizione sarà, inoltre, necessario presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate; questa dovrà stabilire con un provvedimento ad hoc  (da adottare entro il 25.06.2021) le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta  e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della norma.

Riproposta anche la misura di cui all’articolo 81 del DL n.104 /2020 in materia di credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo. L’agevolazione fiscale, riguarda gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi. Istituito anche un fondo - con una dotazione di 56 milioni di euro – da destinare al riconoscimento di un contributo a fondo perduto quale “ristoro” delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da covid-19.

Novità anche in materia di riscossione. Slitta, infatti, al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. “zona rossa”) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata coincide con il sabato). Sospese fino al 30 giugno 2021 anche le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Da ultimo si fa presente che, modificando l'articolo 34, comma 1, della L. n. 388/2000, vien elevato a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili.

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