Comunicazioni obbligatorie anche per il lavoro tramite piattaforme digitali
Pubblicato il 17 dicembre 2021
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Concluso l'esame della Commissione Bilancio e Tesoro della Camera sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (A.C. 3354).
Il disegno di legge, con le modifiche approvate in sede referente, passa ora in Aula alla Camera, dove verrà esaminato e discusso nei primi giorni della settimana prossima e successivamente trasmesso al Senato.
Un emendamento della Commissione, approvato nella seduta dello scorso 14 dicembre, introduce un nuovo adempimento per il datore di lavoro. Vediamo di cosa si tratta e come le novità si intrecciano con le previsioni del decreto fiscale, appena convertito in legge.
Lavoro intermediato da piattaforme digitali: comunicazioni obbligatorie
L'emendamento al Ddl di conversione del decreto PNRR approvato in sede referente aggiunge all'articolo 27 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 i commi 2-bis e 2-ter.
Il comma 2-ter interviene sull'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, apportando importanti modifiche.
In particolare, l'emendamento introduce l'obbligo di inviare le comunicazioni obbligatorie per chi presta lavoro intermediato da piattaforme digitali, anche in forma autonoma occasionale.
Più dettagliatamente, si aggiunge alle ipotesi di rapporti di lavoro già soggetti all'obbligo di CO (rapporti subordinati, autonomi o parasubordinati) quella del "lavoro intermediato da piattaforme digitali, incluse le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
E si chiarisce che (comma 2-quater articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510), ai fini delle comunicazioni obbligatorie, "si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente della prestazione d'opera tramite piattaforma digitale". Si tratta di una definizione molto ampia che espressamente ricomprende anche le prestazioni di lavoro intellettuale rese mediante le piattaforme digitali.
Il successivo comma 2-quinquies aggiunto all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, pone l'obbligo di inviare la comunicazione di lavoro mediante piattaforma in capo al committente della prestazione d'opera, che vi ottempera entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Pertanto la nuova comunicazione per lavoro gestito mediante piattaforme digitali non è preventiva, come ordinariamente previsto dal legislatore nelle altre ipotesi di CO (da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto), ma successiva all'instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di stipula contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforme digitali, l'obbligo può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente della prestazione d'opera e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.
Le modalità di trasmissione della comunicazione sono definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni.
Lavoro autonomo occasionale: comunicazione all'INL
Con riferimento al lavoro autonomo occasionale e ai nuovi adempimenti in arrivo, è opportuno ricordare le novità del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, cd decreto fiscale, approvato in via definitiva dalla Camera, nella seduta del 15 dicembre 2021.
L’articolo 13, come modificato nel corso dell'iter parlamentare, interviene su alcune disposizioni del TUSL.
In particolare, il nuovo testo dell’art. 14, rubricato “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, dispone che l’Ispettorato nazionale del lavoro sia tenuto ad adottare un provvedimento di sospensione quando riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008.
La disposizione stabilisce anche che l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.
La violazione degli obblighi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Lavoro intermediato da piattaforme digitali: le novità UE
Da ultimo si ricorda che il 9 dicembre scorso la Commissione UE ha approvato una proposta di direttiva per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
Tra le altre indicazioni, la proposta di direttiva reca l'elenco dei criteri di controllo in presenza dei quali (almeno due) la piattaforma è classificabile come "datore di lavoro", con il conseguente riconoscimento dello status di lavoratore subordinato a chi presta la propria attività lavorativa mediante la piattaforma stessa.
Ai lavoratori che prestano la loro attività mediante tali piattaforme spetterebbero il diritto a un salario minimo (laddove esista), alla contrattazione collettiva, a un orario di lavoro e alla tutela della salute, a ferie retribuite o a un migliore accesso alla protezione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni di disoccupazione e di malattia, nonché alle pensioni di vecchiaia contributive.
Le piattaforme che non concordano sulla classificazione devono dimostrare l'inesistenza del rapporto di lavoro.
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