Comunicazione obbligatoria per il lavoro notturno con criteri più selettivi
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 25 maggio 2012
Condividi l'articolo:
L’articolo 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 67/2011 (lavori usuranti) prevede l’obbligo di comunicazione dello svolgimento del lavoro notturno in maniera continuativa e regolare, al fine di favorire l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori impiegati in lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Con precedente circolare del ministero del Lavoro (la n. 15/2011), il termine inizialmente fissato al 31 marzo di quest’anno per l’effettuazione della suddetta comunicazione obbligatoria è stato prorogato al 31 maggio 2012.
Con l’avvicinarsi di tale scadenza, lo stesso Dicastero ha avvertito la necessità di fornire ulteriori chiarimenti sull’argomento.
In particolare, con la nota protocollo n. 9630 del 23 maggio 2012, si è tenuto a precisare che la comunicazione del lavoro notturno si basa su una verifica di “effettivo svolgimento” del lavoro notturno, con la conseguenza che la comunicazione è dovuta a prescindere dal relativo trattamento economico e contrattuale e a prescindere dallo scomputo dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa con riferimento al lavoro notturno a turni e al lavoro notturno di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2 del Dlgs 67/2011.
Nella prima ipotesi, se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l'interno anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate.
Nell’ipotesi di lavoro notturno, invece, la comunicazione va fatta solo per il lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: