Comunicazione inizio attività ex lege 12/1979, FAQ per professionisti

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Comunicazione inizio attività ex lege 12/1979, FAQ per professionisti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile la procedura telematica per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, Legge n. 12/1979 da parte degli iscritti all'ordine dei commercialisti e all'ordine degli avvocati, rammentando che per le comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano restano ferme le previgenti modalità di assolvimento.

Nel contempo sono state pubblicate alcune FAQ che possono essere di aiuto ai professionisti che si cimenteranno con la nuova procedura, da cui emerge che:

  • il libero professionista che lavora in uno studio associato deve effettuare la comunicazione a titolo personale. Al momento della compilazione è, comunque, richiesto l'inserimento dei dati relativi al luogo di lavoro che possono coincidere con uno studio associato di professionisti;
  • nel modello telematico devono essere inseriti gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista;
  • qualora la comunicazione sia stata già inviata con le modalità previgenti (essenzialmente cartacea) si consiglia l'invio del modello telematico, sebbene non vi sia un obbligo normativo in tal senso;
  • nel modello andrà inserita la data di inizio dell'attività in un determinato ambito provinciale o, in alternativa, la data relativa all'invio della comunicazione già inoltrata con le modalità previgenti;
  • in relazione ai termini temporali, l'unico obbligo consiste nel trasmettere la comunicazione prima di qualsiasi operazione di gestione del personale riferita ad imprese situate in un nuovo ambito provinciale. Qualora non si operi più in un determinato ambito provinciale in quanto vengono meno le deleghe riferite a tutte le imprese che insistono sul relativo territorio, occorre effettuare una variazione della comunicazione; in tal caso, pur non essendovi un termine specifico, si raccomanda la massima tempestività al fine di consentire il mantenimento di un database aggiornato;
  • qualora un'impresa apra una nuova unità produttiva situata in altra provincia, andrà effettuata nuovamente la comunicazione nel caso in cui l'ambito provinciale dove è aperta la nuova sede dell'impresa non risulti fra quelli precedentemente indicati dal professionista;
  • se il titolare dello studio è in possesso dell'abilitazione in qualità di consulente del lavoro ed in qualità di commercialista, ed è iscritto solo a quest'ultimo Ordine, la comunicazione va effettuata in quanto il professionista opera in qualità di commercialista.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 16 febbraio 2018 – Commercialisti ed avvocati che curano adempimenti di lavoro, comunicazione on line dal 1° marzo – Schiavone

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