Commercialisti ed avvocati che curano adempimenti di lavoro, comunicazione on line dal 1° marzo
Pubblicato il 16 febbraio 2018
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La Legge n. 12/1979 prevede che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro.
Detti adempimenti possono essere, altresì, svolti dai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili o a quello degli Avvocati, previa comunicazione agli Ispettorati del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 32 del 15 febbraio 2018, ha reso noto che dall’1 marzo 2018 tale comunicazione va effettuata telematicamente, utilizzando una modulistica informatizzata che sarà presto disponibile sul sito dell’INL.
Poiché tale adempimento è finalizzato alla disposizione di una banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979 per permettere accertamenti da parte del personale ispettivo, l’adempimento in questione dovrà essere effettuato anche dai professionisti che hanno già ottemperato in passato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità.
Il modello telematico si comporrà essenzialmente di due parti:
- una prima parte dove andranno inseriti i dati relativi al soggetto autorizzato (Dati anagrafici, Residenza, Iscrizione all’Albo, Studio);
- una seconda parte dove andranno indicati gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista, il quale deve indicare la data iniziale e l’eventuale data finale del relativo incarico.
Sottolinea la nota che la comunicazione va effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all’attività delegata e va modificata ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga meno un ambito provinciale ove il professionista opera.
L’accesso al modello è consentito esclusivamente attraverso SPID, per cui i professionisti dovranno dotarsi di tale sistema di identità digitale.
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