Comunicazione delle liquidazioni Iva, 3° trimestre
Pubblicato il 25 novembre 2017
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Entro il 30 novembre 2017 intermediari e contribuenti hanno l'obbligo di inviare la comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva - deve essere trasmessa telematicamente dal soggetto Iva o dal suo intermediario entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre, ad eccezione della comunicazione relativa al 2° trimestre che va presentata entro il 16 settembre - telematicamente all’agenzia delle Entrate, anche per liquidazione a credito.
Il file, firmato digitalmente, deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
- i dati riepilogativi delle operazioni di liquidazione Iva effettuate relative al 3° trimestre;
- i dati dell’eventuale dichiarante.
Per l'invio è necessario:
- utilizzare la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali Iva disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi;
- utilizzare uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica;
- accreditare un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura.
Devono trasmettere la comunicazione i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale Iva che abbiano perso le condizioni di esonero nel corso dell'anno.
- eDotto.com - Edicola del 3 ottobre 2017 - Liquidazioni Iva. Un vuoto normativo penalizza il ricorso al ravvedimento operoso - G. Lupoi
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