Comporto: vanno computati la quarantena e l'isolamento per Covid?
Pubblicato il 26 gennaio 2022
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Il Tribunale di Asti ha accolto il ricorso presentato da una lavoratrice ai fini della declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatole dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto.
Alla base della propria domanda, la donna aveva dedotto il mancato superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro – indicato dal CCNL lei applicabile in 180 giorni – posto che dai 183 giorni maturati nell’anno solare di riferimento andavano dedotti i 10 giorni in cui la stessa era risultata assente a seguito di provvedimento di quarantena e poi di isolamento per Covid.
Secondo la sua difesa, peraltro, tale periodo andava considerato come infortunio sul lavoro, avendo la ricorrente contratto il Covid-19 nel luogo di lavoro, con conseguente non computabilità dell’assenza ai fini del superamento del comporto. Il predetto arco temporale, inoltre, andava escluso dal computo del comporto in quanto qualificabile come “quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” ex art. 26 comma 1 del Dl n. 18/2020.
La società datrice aveva, per contro, dedotto la legittimità del licenziamento operato, confermando il superamento, da parte della lavoratrice, del periodo di comporto.
Parte datoriale, tra gli altri motivi, aveva contestato che il contagio della ricorrente fosse avvenuto sul posto di lavoro, atteso il rispetto delle misure di prevenzione (distanza e uso delle mascherine) nonché la conformazione dei locali e la loro aerazione continua.
Aveva contestato, altresì, l’applicabilità dell’art. 26 citato, dal momento che detta disposizione faceva esclusivo riferimento – escludendone la computabilità ai fini del comporto – alla quarantena “per gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati” e alla permanenza domiciliare per gli individui “che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico”, e non anche alla fattispecie di assenza dal posto di lavoro per malattia da Coronavirus.
Tribunale di Asti: assenza per Covid non computabile nel comporto
Con ordinanza del 5 gennaio 2022, il Tribunale astigiano ha ritenuto fondate le ragioni della lavoratrice, ricordando come il legislatore, con la previsione di cui all’art. 26, comma 1, richiamato, abbia inteso tutelare quei lavoratori che sono costretti a rimanere assenti dal lavoro in quanto destinatari delle misure di quarantena e di isolamento fiduciario prevedendo, da un lato, l’equiparazione di detta assenza alla malattia e, dall’altro, escludendone la computabilità ai fini del periodo di comporto.
Il riferimento alle misure di quarantena e isolamento fiduciario, infatti, deve intendersi comprensivo di tutte le misure che sono state nel tempo normativamente previste per arginare la diffusione del virus, sia quelle legate al mero contatto con casi confermati di malattia o di rientro da zone a rischio epidemiologico sia quelle connesse alla positività al Covid.
Del resto - si legge in un passaggio della decisione - "la ratio della norma è quella di non far ricadere sul lavoratore le conseguenze dell’assenza dal lavoro che sia riconducibile causalmente alle misure di prevenzione e di contenimento previste dal legislatore e assunte con provvedimento dalle autorità al fine di limitare la diffusione del virus Covid-19, in tutte le ipotesi di possibile o acclarato contagio dal virus e a prescindere dallo stato di malattia, che – come ormai noto – può coesistere o meno con il contagio (caso dei positivi asintomatici)".
Ciò che contraddistingue la malattia da Covid-19 è l’impossibilità - imposta autoritativamente - per il lavoratore, di rendere la prestazione lavorativa e, per il datore, di riceverla.
Questo, per i tempi normativamente e amministrativamente previsti, tempi che prescindono dall’evoluzione della malattia, dipendendo dalla mera positività o meno al virus.
Nella vicenda in esame, dunque, dovevano essere esclusi dal computo del periodo di comporto i giorni coperti, dapprima, dal provvedimento di quarantena e, poi, dal provvedimento di isolamento, ossia l’intero periodo di assenza indicato dalla ricorrente, pari a 10 giorni.
Ne discendeva il mancato superamento del periodo di comporto, con conseguente illegittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice.
Tribunale di Palmi: quarantena e isolamento non valutabili ai fini del comporto
Sulla stessa linea, anche il Tribunale di Palmi - ordinanza depositata il 13 gennaio 2022 - secondo cui "non può essere valutato ai fini del superamento del periodo di comporto sia il tempo trascorso in quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti con un soggetto infetto, sia quello passato in isolamento domiciliare, disposto da un apposito provvedimento del sindaco, per coloro che siano risultati positivi al virus".
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