Compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l’anno 2010

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Le aziende che impiegano braccianti agricoli e che sono state colpite da calamità nell’anno 2010, per potere usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 247/2007, devono dichiarare all’Inps “lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati. La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 15 aprile 2011, per dar modo alle sedi di procedere alla validazione delle domande, entro la data del 22 aprile 2011”.

Così spiega l’Inps nella circolare n. 55 del 23 marzo 2011.

Il documento di prassi ricorda che il beneficio consiste nel riconoscimento ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici.

Nel 2010, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Inoltre, si specifica che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto alle agevolazioni in oggetto, devono aver fruito degli interventi del fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 102/2004) e ricadere in area dichiarata calamitata con i seguenti requisiti:

- l'area calamitata deve essere delimitata;
- alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le regioni, attraverso proprie delibere/decreti;
- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 - Calamità, denunce entro il 15/4 - De Lellis

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