Compenso tardivo, prelievo ordinario

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Con la risoluzione n. 377 del 9 ottobre 2008, l’agenzia delle Entrate spiega che anche se gli emolumenti ai dipendenti vengono corrisposti in ritardo, ossia oltrepassando il termine del 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, non si applica la tassazione separata se il ritardo ha carattere fisiologico. La risoluzione ribadisce le indicazioni fornite con la pregressa circolare 23/E/97.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Premi par condicio - Stroppa

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