Compenso professionale del commercialista: parametri ministeriali non vincolanti
Pubblicato il 13 giugno 2018
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E’ facoltà del giudice di merito liquidare a favore del professionista (dottore commercialista), che ha assistito e difeso il contribuente in contenzioso tributario, un compenso in misura superiore all’intervallo tra i valori minimi e massimi previsti dalla tabella dei parametri per i dottori commercialisti.
Infatti, i parametri ministeriali stabiliti dal Dm 140/2012 per la determinazione del compenso da liquidare in favore del commercialista non sono in alcun modo vincolanti.
Lo si apprende dall’ordinanza n. 15315 del 12 giugno 2018 della Suprema Corte di Cassazione.
Professionista con compenso superiore ai parametri
Un contenzioso sorto in materia di Ici tra un contribuente ed un Comune, a seguito dell'impugnazione di un avviso di accertamento Ici, viene annullato dalla Ctp.
Il Comune allora propone appello, ma la Ctr Calabria, oltre a dichiararlo inammissibile, condanna ulteriormente l’Ente locale alla refusione delle spese in favore del dottore commercialista che aveva difeso il contribuente, in quanto si riteneva che il compenso liquidato in favore dello stesso professionista fosse superiore rispetto ai parametri stabiliti dal Dm 140/2012.
Di qui, il ricorso in Cassazione da parte dello stesso Ente locale, che peraltro invocava l'inderogabilità delle tariffe professionali.
Sì ai parametri ministeriali per la determinazione dei compensi, ma non in maniera vincolante
Si legge nell’ordinanza n. 15315 del 13 giugno che la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dal Comune e conferma la condanna alle spese, come stabilito dalla Commissione tributaria regionale.
Secondo la Corte, infatti, è evidente che per la determinazione dei compensi da liquidare in favore del dottore commercialista, che ha prestato assistenza tecnica al contribuente, si debbano applicare i parametri indicati alla tabella C 10.2 del Dm n. 140/2012, ma come sancito all’articolo 1, comma 7, del suddetto decreto “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
Ciò vuol dire che se il giudice di merito lo ritiene opportuno, ha la facoltà di distaccarsi dai suddetti valori e decidere di erogare importi diversi da quanto stabilito, liquidando al professionista compensi più alti o più bassi.
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