Compensi professionali pignorabili anche se l'associazione ha delega all'incasso

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Compensi professionali pignorabili anche se l'associazione ha delega all'incasso

Solo la cessione del credito, e non la mera delega all’incasso, priva il creditore di tale sua qualità.

Ne discende che il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi.

A nulla rileva che quel professionista abbia delegato altri all’incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell’associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale.

Sono i principi richiamati dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 16475 del 13 giugno 2024, nel pronunciarsi su alcune questioni di diritto legate ai compensi dovuti per prestazioni professionali ad un commercialista.

Il compenso per prestazioni professionali è personale

Nella disamina, la Suprema corte ha rammentato che il compenso per prestazioni intellettuali è personale e non può essere automaticamente trasferito all'associazione professionale.

La legittimazione all’incasso, tuttavia, può essere delegata, ma ciò non priva il professionista della titolarità del credito.

In tale contesto, le clausole statutarie dell'associazione professionale che obbligano i membri a versare i compensi all'associazione medesima sono vincolanti solo internamente e non possono essere opponibili ai creditori del singolo associato.

La legittimazione all’incasso non è opponibile ai creditori

La Corte di cassazione, nella decisione, ha evidenziato che le questioni a essa sottoposte erano già state risolte tra le medesime parti, anche se con terzi esecutati diversi, con ordinanza n. 756/2023.

In tale pronuncia, la medesima Cassazione aveva puntualizzato che:

  • la società che conferisce l’incarico di sindaco ad un professionista è debitrice di quest’ultimo;
  • di questo credito è consentito, come per qualsiasi altro credito, trasferire la legittimazione all’esercizio (ad es., per mandato), la legittimazione all’incasso (ad es., per indicazione di pagamento) o la titolarità (ad es., per cessione);
  • tuttavia, il trasferimento della legittimazione all’esercizio o all’incasso non è opponibile al creditor creditoris;
  • il creditore, pertanto, resta tale, e può pignorare i crediti del proprio debitore verso i terzi, a nulla rilevando che quest’ultimo abbia conferito mandato ad altri per l’incasso di quei crediti;
  • quanto al trasferimento del credito per cessione, esso ovviamente presuppone un atto formale in tal senso.

L'obbligo di versare i compensi all'associazione vincola solo gli associati

Nel caso esaminato, la circostanza che il professionista avesse, per statuto sociale, assunto l’obbligo di versare i compensi all’associazione professionale di cui era membro costituiva un obbligo interno che vincolava i soli membri dell’associazione, come tale inopponibile ai creditori del singolo associato.

E difatti, "chi promette di versare al promissario quanto dovuto al promittente da un proprio debitore non rende il promissario, creditore di quest’ultimo".

Tabella di sintesi dell'ordinanza

Sintesi del caso Una banca ha chiesto l'accertamento del credito vantato da un professionista nei confronti di una società, in relazione ai compensi professionali a questo dovuti.
Questione dibattuta Se il credito per compensi professionali dovuti al professionista possa essere trasferito automaticamente all'associazione professionale di cui fa parte, e se la legittimazione all'incasso possa essere opponibile ai creditori del professionista.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte ha stabilito che solo la cessione del credito, e non la delega all’incasso, priva il professionista della titolarità del credito. La legittimazione all’incasso delegata non è opponibile ai creditori del professionista. Le clausole interne dell'associazione professionale non vincolano i creditori del singolo associato.
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