Compensazioni Iva: sanzioni con applicazione di ius superveniens più favorevole
Pubblicato il 11 maggio 2022
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A seguito dell’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti Iva si è ridotto l'ambito della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
Tale sanzione, dunque, risulta circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto individuato, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del favor rei.
Sono le conclusioni che si leggono nel testo della sentenza n. 14795 del 10 maggio 2022, pronunciata dalla Quinta sezione civile della Cassazione in tema di sanzioni Iva da indebita compensazione.
Gli Ermellini si sono trovati a giudicare una vicenda in cui una società contribuente era stata raggiunta da un avviso di accertamento per sanzione conseguente ad indebita compensazione di credito Iva oltre il plafond annuale.
Avviso che la CTR aveva giudicato legittimo, con conferma della ripresa sanzionatoria, sull'assunto che il superamento del limite annuo compensabile non poteva considerarsi violazione formale, bensì sostanziale.
La Corte di cassazione, a cui la società si era rivolta per impugnare la decisione di merito, ha evidenziato la rilevanza, nella fattispecie, dello ius superveniens invocato dalla ricorrente, con riferimento alle sanzioni per cui era causa.
La compensazione operata dalla società, difatti, era stata effettuata per complessivi 658mila euro, vale a dire entro il limite consentito dalla legge più favorevole successivamente sopravvenuta.
Innalzamento soglia con riduzione della condotta rilevante
La decisione dei giudici di piazza Cavour prende le mosse da un recente arresto di legittimità con cui è stato interpretato il disposto di cui all'art. 9, comma 2, del Dl n. 35/2013, ai sensi del quale: "A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro".
Sulla base di tale lettura, è stato affermato che l'innalzamento della soglia (da 516mila a 700mila euro) per la compensazione dei crediti Iva ha determinato una riduzione della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.
E' stato anche considerato, a seguire, che l'art. 22 del Dl n. 73/2021 ha ulteriormente elevato il limite a 2milioni di euro per ciascuna annualità, estendendo la soglia annuale dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021.
La Suprema corte ha ritenuto di dover dare continuità, anche nel caso esaminato, all'orientamento sopra richiamato, con applicazione, quindi, dello ius superveniens più favorevole.
Difatti, non costituiva violazione sanzionabile la compensazione effettuata, nella specie, sino alla soglia di 700mila euro, limite peraltro ulteriormente innalzato per effetto del richiamato Dl n. 73/2021.
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