Compensazioni crediti/debiti erariali del 16 febbraio: manca il decreto attuativo
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 15 febbraio 2011
Condividi l'articolo:
Domani, 16 febbraio 2011, è l’ultimo giorno per effettuare i versamenti tributari e previdenziali con modello F24 e relative compensazioni.
Le regole sulle compensazioni tra debiti e crediti erariali hanno subito alcune modifiche, formalizzate nel decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo dell’articolo 31 del decreto Legge n. 78/2010, annunciato dal comunicato stampa dello scorso 10 febbraio che, però, non è ancora stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale”.
Nonostante il Ministero avesse garantito la pubblicazione del provvedimento e rassicurato sulla sua immediata efficacia, ciò non è avvenuto e ha contribuito a generare dubbi tra gli operatori. A questo punto, ai contribuenti non resta che rimanere ancorati alle indicazioni contenute nel comunicato stampa del 14 gennaio 2011, in assenza di ulteriori specifiche informazioni al riguardo come, per esempio, la mancata approvazione dei codici tributo e dei codici provincia, che stando all’articolo 2 del citato provvedimento dell’Economia dovevano essere divulgati da una risoluzione dell’agenzia delle Entrate. Dunque, la piena efficacia del riordino è subordinata all'istituzione di codici tributo e al recepimento di essi da parte di tutti gli enti coinvolti nelle procedure di pagamento e per far ciò serviranno necessariamente alcuni giorni.
Di conseguenza, in assenza dello sblocco degli scambi dare-avere con l'Erario, dipendente dalla piena attuazione del provvedimento, la soluzione migliore da adottare per evitare problematiche di applicazione della norma sembrerebbe quella di lasciar passare la scadenza del 16 febbraio, come successo per quella di gennaio, con l'applicazione delle vecchie norme, in modo da dare a tutti gli operatori la possibilità di mettersi in regola senza commettere errori. Non sarebbero sanzionabili - riferiscono quotidiani nazionali - eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, a patto che l’ammontare dei crediti in compensazione non intacchi l’ammontare corrispondente al complesso dei ruoli pendenti.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: