Compensazione da ritardo aereo, distanza incide sull'importo
Pubblicato il 08 settembre 2017
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Quale distanza va considerata?
Secondo le regole comuni europee in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004), la nozione di “distanza” include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, “solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa”.
Così la Corte di giustizia dell’Unione europea, nel testo della sentenza del 7 settembre 2017 - causa n. C-559/16 - con riferimento ad una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra tre passeggeri ed una compagnia aerea belga, in merito all’importo della compensazione pecuniaria loro dovuta a causa del ritardo prolungato verificatosi su un volo di tale compagnia.
Non contano i Km effettivamente percorsi
Per i giudici europei, nella determinazione dell’importo della compensazione pecuniaria occorre considerare, come sopra precisato, unicamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, a prescindere da eventuali voli in coincidenza.
Eventuali differenze in merito alla distanza effettivamente percorsa, difatti, di per sé non incidono affatto sull’entità del disagio subito.
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