Gratuito patrocinio, compensazione crediti avvocati: come procedere

Pubblicato il



Gratuito patrocinio, compensazione crediti avvocati: come procedere

Come visto, a partire dal 2023 gli avvocati con crediti sorti nell'ambito del gratuito patrocinio potranno esercitare l'opzione della compensazione, oltre che dal 1° marzo al 30 aprile, anche nel periodo che va dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno.

Gratuito patrocinio: nuova finestra temporale per la compensazione

Anche fino al 31 ottobre (dal 1° settembre), quindi, i legali con crediti per spese, diritti e onorari per l’attività svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato potranno procedere con tale opzione, accedendo all'apposita Piattaforma di Compensazione dei crediti commerciali Ragioneria dello Stato - MEF, attesa, secondo quanto si apprende dal sito di Cassa Forense, l'attuale operatività della nuova finestra temporale.

Da rammentare che i crediti per gratuito patrocinio potranno essere compensati anche con gli oneri previdenziali dovuti a Cassa Forense.

Piattaforma di compensazione, le istruzioni

Sul portale istituzionale dell'Ente di previdenza degli avvocati, peraltro, sono state diffuse le istruzioni su come accedere alla richiamata Piattaforma al fine di effettuare la procedura di autocertificazione, con l’inserimento delle fatture per le quali si intende esercitare l’opzione di utilizzo del credito in compensazione.

Alla Piattaforma dei crediti commerciali si potrà entrare dopo aver ottenute le credenziali di accesso - previo riconoscimento da effettuare presso i Tribunali (funzionari delegati) o presso la Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia di appartenenza - e dopo aver completato la procedura di accreditamento inserendo le informazioni personali richieste e attivato il relativo account.

Autocertificazione delle fatture

Dal menu “Fatture”, posto in alto a sinistra della Piattaforma, sarà possibile ricercare la fattura elettronica, trasmessa telematicamente allo Sdi, e riprenderne i dati contabili ivi contenuti e le informazioni riferite alle fasi di invio e di ricezione che verranno automaticamente acquisite dal sistema PCC.

A questo punto, verrà visualizzato un elenco di fatture elettroniche che il professionista ha inviato alla Pubblica Amministrazione per le quali è sufficiente verificare che esse siano presenti nel sistema e che risultino in stato “Ricevuta” o “In Lavorazione”.

NOTA BENE: L’esercizio dell’opzione di compensazione del credito sarà esercitabile mediante la voce del menù “Fatture”, “Autocertificazione Procedura Compensazione”.

La funzionalità per presentare tale “Autocertificazione” - si legge nelle istruzioni - è disponibile dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno e, dal 2023, anche nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre.

Una volta completati i passaggi indicati, il sistema creerà automaticamente una dichiarazione nello stato di “Bozza” assegnandole un numero identificativo univoco.

Per selezionare le fatture da inserire nell’autocertificazione, occorre cliccare sul pulsante “Aggiungi Fatture”, indicando i dati per ricercare le fatture da aggiungere all’autocertificazione.

Terminata l’associazione delle fatture, si consiglia di effettuare il salvataggio dell’autocertificazione: la correttezza dell’operazione di salvataggio, ad ogni modo, viene confermata con un messaggio del sistema.

Dopo il salvataggio si attiva, in corrispondenza di ciascuna fattura, l’azione “Modifica” che consente l’inserimento o la modifica di alcuni dati della fattura.

Una volta inseriti e salvati tutti i dati richiesti, occorre tornare alla schermata precedente attraverso il pulsante “Indietro” e, nel menù a tendina presente sotto la colonna “Azioni”, va premuto “Presenta”.

Il sistema, quindi, riepiloga le fatture associate all’autocertificazione e, dopo averne verificato i dati, occorre apportare il segno di spunta alle dichiarazioni prescritte e cliccare sul pulsante “Presenta Autocertificazione”.

In conclusione, sarà possibile procedere con la sottoscrizione dell’autocertificazione attraverso le operazioni di:

  • download del documento;
  • firma del documento con un dispositivo di firma digitale;
  • caricamento del documento mediante il pulsante “Carica”;
  • inoltro del documento attraverso il pulsante "Invia".
ATTENZIONE: Tutte queste operazioni devono essere eseguite durante un’unica sessione altrimenti il file, anche se correttamente firmato digitalmente, non verrà accettato dal sistema.

Il messaggio “Presentazione Autocertificazione avvenuta con successo” confermerà la correttezza dell’invio.

Fatture ammesse, procedura di compensazione

Successivamente, con la chiusura della finestra temporale per sottoscrivere e presentare l’autocertificazione, il sistema:

  • elabora l’elenco delle fatture ammesse;
  • modifica automaticamente lo stato di tali fatture in “Pagato”;
  • modifica automaticamente lo stato dell’autocertificazione in “Elaborata”;
  • invia le opportune comunicazioni informative agli utenti coinvolti ed invia al creditore l’elenco delle fatture ammesse alla compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione (per le fatture non ammesse, l'opzione si intende automaticamente revocata).

Entro 20 giorni, la piattaforma elettronica di certificazione trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione.

Compensazione mediante modello F24WEB

I crediti ammessi alla procedura potranno essere utilizzati in compensazione, solamente attraverso il modello F24WEB telematico in cui dovrà essere riportato il codice tributo 6868 istituito dall'Agenzia delle Entrate.

Tra le ulteriori indicazioni, viene precisato che i crediti possono essere utilizzati in compensazione, anche in più soluzioni, nei limiti dell'importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione, esclusivamente dal soggetto individuato dal codice fiscale comunicato dalla piattaforma stessa;

Il mod. F24, infine, verrà scartato se:

  • il soggetto che utilizza il credito in compensazione non sia ricompreso nell'elenco;
  • l’importo del credito utilizzato sia superiore all’ammontare del credito spettante;
  • l’addebito del saldo non sia andato a buon fine;
  • l’utilizzo in compensazione degli eventuali crediti, diversi da quelli per i quali spetta l’agevolazione in esame, non risulti conforme “alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni”.

Lo scarto del mod. F24, ad ogni modo, viene comunicato “attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel proprio accesso riservato”.

Per finire, si segnala il suggerimento di Cassa Forense di evitare l’inserimento delle fatture elettroniche tramite il servizio di interscambio a ridosso della scadenza della finestra temporale, atteso che la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito