Compensazione crediti IVA Ampliamento operatività Pescara
Pubblicato il 22 luglio 2016
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Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 marzo 2011 ha attribuito al Centro operativo di Venezia la competenza in materia di controllo e recupero dei crediti Iva utilizzati in compensazione in difformità alle disposizioni introdotte dall’articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, con riferimento alle violazioni commesse dal 1° aprile 2011.
Per l’espletamento di tale attività, il provvedimento ha previsto che il Centro operativo emetta gli atti di recupero previsti dall’articolo 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004.
Tra le disposizioni introdotte dal richiamato articolo vi è, anche, l’obbligo di avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate per l’effettuazione delle compensazioni di crediti Iva di importo superiore a 5.000 euro annui.
Per consentire la contestazione delle violazioni relative a tale specifica disposizione del 2011, con il provvedimento Prot. 116779/2016 del 21 luglio viene esplicitata la possibilità, per il Centro operativo di Venezia, di emettere gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997.
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