Come si calcola la tredicesima mensilità: con e senza bonus Natale
Pubblicato il 14 novembre 2024
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Manca poco più di un mese all’elaborazione ed alla corresponsione della tredicesima mensilità ovverosia la mensilità aggiuntiva, imputabile al mese di dicembre e correlata al periodo natalizio, la cui maturazione è generalmente fissata in ratei mensili maturabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno.
La tredicesima mensilità rientra, come le eventuali ulteriori mensilità aggiuntive, nella c.d. retribuzione differita ovvero nella retribuzione erogabile in un periodo successivo a quello della sua effettiva maturazione.
Altresì, a differenza delle altre mensilità aggiuntive eventualmente previste dai contratti collettivi, la tredicesima trova la fonte nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070, che l’ha consacrata a favore di tutti i lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2024, nell’elaborazione dei cedolini paga aventi ad oggetto l’erogazione della tredicesima mensilità, sarà necessario tener conto dell’eventuale autocertificazione presentata dai lavoratori dipendenti, rispetto alla sussistenza di specifici requisiti reddituali e familiari, per il riconoscimento del c.d. Bonus Natale previsto dall’art. 2-bis, decreto legge 9 agosto 2024, n. 113.
Come calcolare la tredicesima mensilità
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva strettamente correlata al periodo natalizio spettante ai titolari di rapporto di lavoro dipendente.
Essa è generalmente pari ad una intera mensilità della retribuzione tabellare spettante al lavoratore dipendente ed è riproporzionata sia alla durata del rapporto di lavoro nell’anno di riferimento che, eventualmente, al minor orario di lavoro prestato rispetto ai lavoratori a tempo pieno.
Specificatamente, come avviene per altri istituti quali ferie, permessi retribuiti o riduzioni orarie, la maturazione del singolo rateo avviene per mesi interi di lavoro ovvero per frazioni pari o superiori ad un periodo di 15 giorni.
In particolare:
- se il rapporto di lavoro si è svolto per un periodo di dodici mesi, al lavoratore dovrà essere riconosciuta la tredicesima mensilità in misura intera ovverosia per un importo pari ad una mensilità di retribuzione normalmente erogata;
- se il rapporto di lavoro si è svolto per un periodo inferiore ai dodici mesi, al lavoratore dovrà essere riconosciuta una tredicesima mensilità riproporzionata ovverosia per un importo pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi computabili di vigenza del contratto individuale.
Altresì, in caso di rapporto a tempo parziale, l’importo lordo spettante a titolo di tredicesima mensilità deve essere riproporzionato in misura pari alle effettive ore di lavoro contrattualizzate, tenendo eventualmente conto delle variazioni intervenute nei dodici mesi di riferimento utili alla maturazione della stessa.
NOTA BENE: Nel caso in cui nell’anno di maturazione della tredicesima mensilità siano intervenute variazioni del rapporto di lavoro, sia da part time a part time che da part time a full time, e viceversa, la tredicesima mensilità dovrà essere corrisposta in misura proporzionale rispetto alla media della percentuale complessiva del rapporto di lavoro intercorso nel periodo di riferimento ovverosia sommando i singoli ratei mensili nei periodi di lavoro con orario differente.
Si rammenta che nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro infrannuale i ratei di tredicesima maturati devono essere corrisposti nella mensilità di competenza inerente alle ultime spettanze retributive maturate.
L’individuazione dell’effettivo periodo di corresponsione della mensilità aggiuntiva in argomento è demandata alla contrattazione collettiva ed è generalmente fissato prima del Natale.
La ratio è naturalmente quella di assicurare una maggiore disponibilità economica durante il periodo delle festività.
Di seguito le scadenze di erogazione previste dai CCNL più comuni:
CCNL |
Scadenza erogazione |
Abbigliamento industria |
In coincidenza con la vigilia di Natale. |
Acconciatori e estetica |
Nel periodo natalizio. |
Alberghi Confcommercio |
In occasione delle ricorrenze natalizie. |
Alimentari artigianato |
In coincidenza con il S. Natale. |
Alimentari industria |
In coincidenza con la vigilia di Natale. |
Autoscuole |
Nel mese di dicembre. |
Credito |
Entro il 20 dicembre. |
Chimica industria |
In coincidenza con la vigilia di Natale. |
Commercio Confcomm. |
In coincidenza con la vigilia di Natale. |
Energia e distribuzione |
Alla data di maturazione (16/12). |
Farmacie |
In coincidenza con la vigilia di Natale. |
Gas |
Entro il 20 dicembre. |
Igiene ambientale |
Entro il 20 dicembre. |
Impianti sportivi |
Entro il 5 dicembre. |
Metalmeccanica artigiani |
Nel periodo natalizio. |
Metalmeccanica industria |
In coincidenza con la vigilia di Natale. |
Pubblici esercizi FIPE |
Nel periodo natalizio. |
Pulizia/multiservizi |
Entro il 20 dicembre. |
Pulizia artigiani |
Entro il 20 dicembre. |
Studi professionali |
In coincidenza con la vigilia di Natale. |
Tessili industria |
In coincidenza con la vigilia di Natale. |
Trasporto merci industria |
Entro il 16 dicembre. |
Vigilanza privata |
Entro il 20 dicembre. |
Eventi sospensivi del rapporto e tredicesima mensilità
Alcuni particolari eventi possono incidere sulla determinazione e/o maturazione della tredicesima mensilità.
Se generalmente gli eventi retribuiti quali malattia, infortunio, maternità, paternità, congedo matrimoniale, congedi parentali, riposi per allattamento, permessi per donazione sangue, godimento di ferie, permessi, festività, non incidono sul computo ai fini della tredicesima mensilità, alcuni specifici periodi di assenza non risultano utili alla maturazione o, comunque, determinano in misura proporzionale una riduzione della mensilità aggiuntiva in argomento.
Rientrano, in tale fattispecie le assenze a titolo di:
- congedi di malattia del bambino;
- periodi di aspettativa non retribuita;
- sciopero;
- permessi non retribuiti;
- assenze ingiustificate;
- periodi di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari;
- servizio militare o civile e richiamo alle armi.
ATTENZIONE: Per gli operai dell’edilizia si rammenta che il trattamento economico spettante a titolo di gratifica natalizia è assolto dall’impresa mediante la corresponsione di un’apposita maggiorazione pari al 18,50% (10% a titolo di tredicesima e 8,5% a titolo di ferie) calcolata sulla retribuzione contrattuale per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate e per le festività. Gli importi conseguentemente accantonati e versati alla cassa edile di appartenenza (misura 14,20%) verranno erogati direttamente dall’ente predetto ai lavoratori interessati.
Retribuzione utile al calcolo della tredicesima mensilità
Salvo diverse disposizioni del CCNL applicato o applicabile al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione della tredicesima mensilità gli elementi retributivi che presentino le caratteristiche di obbligatorietà (previsti dalla legge o dal CCNL), continuità (elementi regolari nel tempo) e determinatezza (elementi determinati e determinabili).
Generalmente, dunque, concorrono alla determinazione della tredicesima mensilità le seguenti voci retributive:
- la paga base o minimo contrattuale;
- l’indennità di contingenza;
- l’elemento distinto della retribuzione;
- gli scatti di anzianità;
- eventuali elementi previsti dai contratti territoriali;
- l’indennità di funzione;
- superminimi individuali o collettivi.
Sono, diversamente, generalmente esclusi:
- i compensi per lavoro straordinario o supplementare;
- le maggiorazioni o le indennità per lavoro notturno o festivo;
- le indennità erogate a titolo saltuario;
- le indennità di trasferta o i rimborsi spese forfettari;
- i premi di produttività.
La tredicesima mensilità concorre, naturalmente, alla formazione dell’imponibile contributivo del mese ed è assoggettata ad imposizione fiscale ordinaria. Al riguardo si evidenzia che sulla singola mensilità aggiuntiva non trovano applicazione le detrazioni per lavoro dipendente o per carichi di famiglia, fermo restando che, in sede di conguaglio, di fine anno o di cessazione, concorrerà con gli altri redditi percepiti nel medesimo periodo d’imposta a determinare l’imposizione fiscale definitiva.
Esonero a carico dei dipendenti e tredicesima mensilità
A differenza di quanto avvenuto nel corso del 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 15, legge 30 dicembre 2023, n. 213, l’esonero contributivo sui contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori dipendenti, attualmente valido fino al 31 dicembre 2024, non si applica sulla tredicesima mensilità o suo rateo per espressa esclusione di legge.
Bonus natale e tredicesima mensilità
Come evidenziato nell’Approfondimento del 17 ottobre 2024, strettamente collegato alla tredicesima mensilità 2024 è il c.d. Bonus Natale, previsto dall’art. 2-bis, decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
Il predetto bonus, recentemente oggetto di revisione ad opera del decreto legge 14 novembre 2024, n. 167, è riconosciuto nella misura massima di 100 euro, da rapportare al periodo di lavoro, ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:
- abbiano, nel periodo d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico, anche nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
- abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR.
Sebbene la sua erogazione sia da corrispondersi ex lege unitamente alla tredicesima mensilità, si evidenzia che per i lavoratori che percepiscono la gratifica natalizia in ratei mensili ovvero per gli operai edili, a cui la tredicesima è riconosciuta dalle Casse edili di appartenenza, si ritiene che, salvo diverse indicazioni amministrative, sia possibile erogare il bonus Natale unitamente alla retribuzione del mese di dicembre.
L'indennità non spetta al lavoratore dipenente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Nella circolare 19 novembre 2024, n. 22/E, l'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che, ferma la sussistenza degli altri requisiti:
- nel caso di due lavoratori dipendenti, il Bonus Natale spetta ad uno solo di essi, ove coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, o conviventi di fatto;
- nel caso di genitori separati, divorziati, non coniugati, il bonus spetta ad entrambi soltanto se non coniugati o non conviventi con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto al bonus;
- nel caso in cui entrambi i genitori non siano coniugati e non siano conviventi, il bonus spettarà ad entrambi i genitori.
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