Collocamento mirato: vittime dei crolli di infrastrutture tra le categorie protette
Pubblicato il 06 maggio 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Dal 6 maggio 2025 rientrano tra le categorie protette di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 anche le vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale o, se decedute, i suoi familiari più stretti.
È quanto prevede la legge 15 aprile 2025, n. 63, che riconosce benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da crolli di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
In particolare, la legge n. 63 del 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2025, riconosce
- speciali elargizioni in favore dei membri della famiglia (coniuge, convivente, altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva, figli, padre e madri, fratelli e sorelle, e altri) secondo l’ordine specificatamente individuato;
- diritto al collocamento mirato;
- la concessione della cittadinanza italiana, per gli stranieri residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni;
- borse di studio.
Collocamento mirato: ambito di applicazione
La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede l’accesso al cd. collocamento mirato per:
- i lavoratori in condizione di disabilità fisica o psichica;
- altre categorie protette ex articolo 18, comma 2 o ad esse equiparate.
Collocamento mirato: altre categorie protette
Rientrano tra le "altre categorie protette" ex articolo 18, comma 2 i seguenti soggetti:
- orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di deceduti causa lavoro. I decessi devono aver dato luogo ad una rendita Inail (se il coniuge superstite e l’orfano sono entrambi occupati scatta l’alternatività, se uno dei due è invece disoccupato possono iscriversi entrambi):
- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere (legge 23 novembre 1998, n. 407);
- coniugi e figli superstiti delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere in alternativa all’avente diritto a titolo principale (legge 23 novembre 1998, n. 407);
- fratelli e sorelle qualora unici superstiti di vittime del dovere e del terrorismo e criminalità organizzata solo se conviventi e a carico (legge 23 novembre 1998, n. 407);
- testimoni di giustizia (art. 7 del D.L. 101/13 convertito con modificazioni dalla L. 125/13, D.M. 204/14);
- orfani disastro Hotel Rigopiano (art. 11-septies, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12);
- medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari, lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19 e loro coniugi e figli superstiti, fratelli e sorelle qualora unici superstiti solo se conviventi e a carico, in alternativa all’avente diritto a titolo principale.
Tali soggetti possono iscriversi al collocamento mirato anche se occupati purché in età lavorativa e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile (articolo 1, comma 2, D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333).
Possono invece iscriversi al Collocamento mirato solo se in stato di disoccupazione i seguenti soggetti in età lavorativa e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile:
- orfani e vedovi del servizio;
- orfani e vedovi di guerra;
- orfani e vedovi equiparati con genitore o coniuge riconosciuto grande invalido per motivi di lavoro, di servizio o di guerra beneficiari di pensione privilegiata di 1° categoria. I figli ed il coniuge delle persone riconosciute grandi invalide per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi solo se, al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, erano minorenni o di età inferiore a 26 anni se studenti universitari a carico;
- orfani per crimini domestici;
- profughi italiani rimpatriati;
- care leavers ovvero giovani che divengono maggiorenni mentre vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, ad esempio in caso di affido.
Vittime dei crolli di infrastrutture: nuova categoria protetta
L’articolo 5 della legge 15 aprile 2025, n. 63 riconosce il diritto al collocamento obbligatorio alla stregua di quanto previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata “”nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407”) i seguenti soggetti:
a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;
c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
Tali soggetti, alla stregua di quanto disposto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407) godono del diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
Quota di riserva per le categorie protette ex articolo 18, comma 2
Si ricorda infine che i soggetti appartenenti alle categorie protette elencate hanno diritto alla seguente quote di riserva (articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68):
- 1 unità per i datori di lavoro da 51 a 150 dipendenti;
- 1% per i datori di lavoro con più di 150 dipendenti.
L'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 estende l'applicazione della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 anche agli orfani per crimini domestici (figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, ovvero secondo comma, del codice penale).
Alle assunzioni di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407) e altre categorie protette equiparate non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: