Collaboratori sportivi: elaborazione del LUL in scadenza. Cosa fare

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Collaboratori sportivi: elaborazione del LUL in scadenza. Cosa fare

La disciplina dei lavoratori sportivi appartenenti all’area del dilettantismo o del professionismo è stata rivisitata a partire dal 1° luglio 2023 dalle nuove disposizioni normative sono contenute nel Titolo V, Capo I, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Per un quadro completo della riforma e dei suoi adempimenti, scarica la Guida pratica Lavoro sportivo: cosa cambia con la riforma

Collaborazioni sportive nel dilettantismo

I rapporti di lavoro nell’area del dilettantismo sono ex lege ricondotti all’alveo delle collaborazioni coordinate e continuative laddove le prestazioni lavorative rese presentino, congiuntamente, le seguenti caratteristiche:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Libro Unico del Lavoro (LUL)

I committenti hanno l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, da adempiere, facoltativamente, tramite i canali tradizionali ovvero per il tramite del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

Ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, l'iscrizione del libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

L'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

NOTA BENE: Laddove il compenso annuale del collaboratore sportivo non superi l'importo di euro 15.000, non sussiste obbligo per il datore di lavoro dell’emissione del relativo prospetto paga.

Compenso annuo inferiore a 15.000 euro

La norma preveda la possibilità di non emettere un prospetto paga per i rapporti aventi un compenso annuo inferiore a 15.000 euro.

Compenso inferiore a 5.000 euro

Compenso superiore a 5.000 euro

Compenso superiore a 15.000 euro

Non è obbligatoria l’emissione del prospetto paga

Non è obbligatoria l’emissione del prospetto paga

È obbligatoria l’emissione del prospetto paga

Non si applicano le ritenute fiscale

Non si applicano le ritenute fiscale

Si applicano le ritenute fiscali

Non è previsto il versamento dei contributi INPS

Non è previsto il versamento dei contributi INPS

È previsto il versamento dei contributi INPS

È obbligatoria la tenuta del LUL

È obbligatoria la tenuta del LUL

È obbligatoria la tenuta del LUL

In ogni caso, è consigliabile, l’adozione del prospetto paga mensile, specie laddove si superi la soglia dei 5.000 euro annui, utile all’assoggettamento del compenso a contribuzione previdenziale.

 

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