Recupero premio ai dipendenti e incentivi del conto energia. Codici tributo
Pubblicato il 02 aprile 2020
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L’Agenzia delle Entrate mette a diposizione i codici tributo:
- per la compensazione del premio di 100 euro che i datori di lavoro erogano ai dipendenti, per i giorni di lavoro svolti in sede nel mese di marzo 2020 (Decreto Cura Italia);
- per il versamento delle somme dovute per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (Gse).
Premio ai dipendenti che hanno lavorato in azienda a marzo
La risoluzione n. 17 del 31 marzo 2020 contiene i codici tributo che consentono ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, Dl n. 18/2020 (Cura Italia).
La norma ha previsto l’erogazione di 100 euro ai dipendenti in base al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel mese di marzo 2020. Il benefit va erogato a coloro che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.
Il premio va riconosciuto dai datori di lavoro in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile; i sostituti, a loro volta, recuperano la concessione mediante compensazione.
I codici che permettono tale compensazione, da indicare nei modelli F24 e F24 EP, sono:
- “1699”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”, per il modello F24;
- “169E”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”, per il modello F24 “enti pubblici”.
Codici tributo per mantenere la tariffa incentivante del Conto energia
Visto il divieto di cumulo delle agevolazioni concernenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione “Tremonti ambiente”, gli interessati possono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (Gse), restituendo la somma relativa al beneficio fiscale goduto in base alla Finanziaria 2001.
Come disposto dall’articolo 36, comma 2, del collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 (Dl n. 124/2019), è possibile continuare a fruire delle tariffe incentivanti del Conto energia riconosciute dal Gse attraverso il pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
Per fruire di tale definizione è necessario presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate e provvedere al versamento degli importi entro il 30 giugno 2020.
Precisando che non è possibile avvalersi della compensazione, la risoluzione n. 16 del 31 marzo 2020 indica il codice tributo da inserire nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE):
- “8200”, denominato “DEFINIZIONE INCENTIVI CONTO ENERGIA – articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26/10/2019, n. 124”.
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