Codice proprietà industriale. Modifiche al regolamento d’attuazione

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Codice proprietà industriale. Modifiche al regolamento d’attuazione

Pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 119 del 1° giugno 2021, recante modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprietà Industriale (DM n. 33 del 13 gennaio 2010).

I ritocchi si sono resi necessari a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 15/2019, attuativo della direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2015/2424, sul marchio comunitario.

Domanda di registrazione del marchio, novità

Da segnalare, tra le principali novità, la modifica dell’art. 11 del Regolamento, per quel che riguarda il contenuto della domanda di marchio.

In particolare, in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione di marchio dovrà contenere:

  • cognome, nome, nazionalità e domicilio della persona fisica o la denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente. L'Ufficio potrà richiedere i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici mentre il richiedente sarà tenuto a indicare o eleggere domicilio;
  • l'indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso;
  • in caso di domanda di registrazione avente ad oggetto un marchio collettivo o del nuovo marchio di certificazione, la copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni relativi ai marchi in questione;
  • l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, insieme all'indicazione del numero della classe, per come indicato nella classificazione internazionale di cui all'Accordo di Nizza, ovvero il titolo della classe con il numero della stessa accompagnati dalla dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta;
  • se viene rivendicata la priorità di una domanda anteriore, l’indicazione della data del deposito, del numero di domanda o registrazione, del tipo di priorità e del Paese nel quale essa è stata presentata;
  • se viene rivendicata la protezione temporanea, una dichiarazione che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;
  • la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua e la traslitterazione se esso comprende caratteri diversi da quelli latini numeri diversi da quelli arabi o romani;
  • la firma del richiedente o del suo rappresentante.

Rappresentazione del marchio e nuove tipologie registrabili

Dopo l’art. 11, a seguire, è inserito l’art. 11-bis, dove vengono specificamente indicate le modalità di rappresentazione del marchio per ognuna delle diverse tipologie invididuate.

Viene così precisato che il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Da segnalare, sul punto, l’introduzione di nuovi tipi di marchio - con rappresentazioni sonore, multimediali, olfattive, luminose - e la contestuale abolizione del precedente requisito della necessità di rappresentazione grafica.

Il marchio, così, potrà essere:

  • denominativo;
  • figurativo;
  • di forma tridimensionale;
  • di posizionamento;
  • a motivi ripetuti;
  • di colore;
  • sonoro;
  • di movimento;
  • olografico.

Se, poi, il marchio non rientra in nessuna delle predette tipologie, ovvero nel caso in cui ricada in più di una di esse, la sua rappresentazione dovrà essere conforme agli standard indicati e potrà essere accompagnata da una descrizione.

Il Decreto del MISE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, entrerà in vigore il 9 settembre 2021.

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