Marchi: registrabili anche le rappresentazioni sonore ed olfattive

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Marchi: registrabili anche le rappresentazioni sonore ed olfattive

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2019 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019, attuativo della direttiva europea 2015/2436 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2015/2424.

Norme interne allineate a disposizioni UE

La direttiva, si rammenta, riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa mentre il regolamento reca la modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Con la prima, in particolare, gli ordinamenti nazionali sono stati chiamati ad introdurre nuove procedure amministrative per superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di alcuni Paesi rispetto a quelli di altri.

Questo, prevedendo un ampliamento dei diritti derivanti dal marchio ed un’estensione dell’ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (come ad esempio marchi olfattivi, sonori, multimediali), con superamento del dato della mera riproducibilità grafica.

Nuovi tipi di marchio, via il requisito di rappresentazione grafica

Il Decreto introduce, così, rilevanti novità al Codice di proprietà industriale (Decreto legislativo n. 30/2005) tra le quali:

  • l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica, con possibile accettazione di nuovi tipi di marchi (ad esempio con rappresentazioni sonore, multimediali, olfattive, luminose);
  • l’estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche risultanti dalla natura dei prodotti;
  • l’inserimento del marchio di certificazione;
  • il divieto di registrazione di marchi in conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche e con le menzioni tradizionali protette relative ai vini e le specialità tradizionali garantite;
  • una protezione rafforzata per i marchi che godono della reputazione in uno Stato membro;
  • l’estensione della possibilità di applicare la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte, anche in caso di mero transito;
  • la previsione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.

Cause di decadenza del marchio per non uso, inversione onere probatorio

Per quanto riguarda le disposizioni in materia processuale, si segnalano novità con riferimento alla ripartizione dell’onere probatorio nelle cause di decadenza di marchio per non uso, dove l'onere della prova non incombe più su chi impugna il titolo, ma sul titolare, che dovrà dimostrare un uso congruo del marchio.

Il testo del D. Lgs. è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 febbraio 2019.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 16 febbraio 2019 - Pubblico impiego, marchi d'impresa e brevetto europeo. Testi approvati dal CDM - Pergolari

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