Codice doganale unionale: procedura per sdoganamento centralizzato

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Codice doganale unionale: procedura per sdoganamento centralizzato

L’articolo 179 del Codice doganale dell’Unione (CDU) è dedicato alla procedura di sdoganamento centralizzato, per la quale un soggetto può presentare la dichiarazione doganale presso l’Ufficio doganale dello Stato membro in cui la società è stabilita (Ufficio doganale di controllo) per merci fisicamente presentate presso un altro Ufficio doganale diverso (Ufficio doganale di presentazione).

Con circolare n. 23 del 30 ottobre 2024 l’Agenzia delle Dogane fornisci indicazioni sull’attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato.

Infatti, a partire dal 1° luglio 2024, gli Stati membri sono tenuti a implementare il sistema di sdoganamento centralizzato per le importazioni (CCI - Centralized Clearance for Import). Questo sistema facilita lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali coinvolti (Ufficio di controllo e Ufficio di presentazione delle merci) nei due Stati membri partecipanti all'operazione.

Sdoganamento centralizzato

Come detto, a seguito di una richiesta formale, le autorità competenti possono consentire a un soggetto di effettuare la dichiarazione doganale in un ufficio preposto nella località dove l'ente ha sede, anche se le merci sono introdotte o esportate attraverso un diverso punto doganale.

Requisiti del richiedente: il soggetto che presenta la domanda per questo permesso deve essere riconosciuto come operatore economico autorizzato (AEOC) per le facilitazioni doganali.

Doveri dell'ufficio dove si presenta la dichiarazione:

  • assicurare che le merci siano assegnate al corretto regime doganale;
  • condurre ispezioni per confermare l'accuratezza della dichiarazione doganale;
  • sollecitare indagini aggiuntive dall'ufficio che gestisce fisicamente le merci, se necessario;
  • completare le procedure necessarie per incassare i dazi dovuti.

Gli uffici che gestiscono la dichiarazione e quelli dove le merci sono fisicamente esaminate sono tenuti a condividere dettagli cruciali per l'autenticazione della dichiarazione e per il rilascio delle merci.

In base ai risultati delle ispezioni condotte dai due uffici coinvolti, l'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione può procedere con il rilascio delle merci, seguendo le normative applicabili.

Ambito oggettivo

Nella fase iniziale avviata il 1° luglio 2024, la procedura di sdoganamento centralizzato è focalizzata esclusivamente sui regimi di importazione, magazzinaggio doganale, perfezionamento attivo e utilizzo finale, impiegando esclusivamente la dichiarazione standard.

Durante questa fase iniziale, sono state escluse dalla semplificazione le merci soggette a dazi di accisa, le merci dell'Unione movimentate in contesti di scambio con aree fiscali speciali, e quelle coinvolte in regolamentazioni della politica agricola comune.

A partire da dicembre 2024 sarà attivato lo sdoganamento centralizzato per l’esportazione, seguito dall'introduzione di nuove funzioni per l'ingresso di merci nell'Unione, previste per essere completamente operative entro il 2 giugno 2025.

Ruoli dei due uffici

Il sistema di sdoganamento centralizzato dell'Unione può essere adottato, con la necessaria autorizzazione, quando l'operazione doganale riguarda due Stati membri (uno per l'inoltro della dichiarazione doganale e l'altro per la ricezione fisica delle merci), anche se l'autorizzazione può estendersi a più Stati membri.

Lo Stato membro in cui ha sede l'Ufficio di controllo svolge un ruolo centrale nella gestione del processo; questo ufficio deve occuparsi dell'emissione dell'autorizzazione e del suo monitoraggio continuativo.

Gli Stati membri dove si trovano gli Uffici di presentazione partecipano nella fase di autorizzazione e di consultazione e nell'operatività successiva, eseguendo controlli fisici e, se necessario, verifiche o audit su richiesta dell'Ufficio di controllo.

Procedura di rilascio dell’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato

Il processo per ottenere l'autorizzazione allo sdoganamento centralizzato è descritto dettagliatamente nella circolare n. 23 del 30 ottobre 2024 pubblicata dall’Agenzia delle Dogane. Ecco i passaggi chiave:

1. L’Operatore Economico Autorizzato (AEOC) deve inoltrare la richiesta attraverso il sistema Customs Decision System (CDS) all'ufficio competente nello Stato membro in cui è stabilito.

2. L'ufficio competente riceve la domanda e valuta la sua accettabilità secondo l'articolo 22 del Codice Doganale dell'Unione (CDU). Se accettabile, prepara un progetto di autorizzazione e inizia il processo di consultazione con gli altri Stati membri coinvolti tramite il sistema CDS.

Entro 45 giorni dalla data di accettazione della domanda, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta deve inviare agli altri Stati membri coinvolti una bozza di autorizzazione e un piano di controllo, oltre ad altre informazioni necessarie per la gestione della procedura.

3. Gli Stati membri consultati devono fornire eventuali obiezioni o integrazioni, o approvare il progetto di autorizzazione e il piano di controllo entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione. Qualsiasi obiezione deve essere motivata dettagliatamente. Se non si raggiunge un accordo sulle obiezioni entro 90 giorni dall'inizio della consultazione e le obiezioni riguardano elementi non essenziali, l'autorizzazione può essere comunque concessa escludendo le parti contestate.

NOTA BENE: Se non viene fornita alcuna risposta entro il termine previsto, si presume il consenso all'autorizzazione, seguendo il principio del silenzio-assenso.

Lo Stato membro di rilascio, una volta terminata la procedura di consultazione, può emettere l’autorizzazione tramite sistema CDS.

Entrando nello specifico, un operatore economico situato in Italia deve inviare la sua domanda utilizzando il sistema Customs Decision System (CDS), designando l’Ufficio regimi e procedure doganali della Direzione, codice IT922106, come l’ente responsabile per il rilascio dell’autorizzazione.

Contenuto della richiesta:

  • categoria delle merci destinate allo sdoganamento;
  • siti dove le merci sono immagazzinate in attesa del loro rilascio;
  • sede o sedi dove le merci saranno effettivamente presentate;
  • indicazione circa la gestione dell’Iva (attraverso un rappresentante fiscale o mediante l'identificazione diretta).

Deve essere anche specificato il tempo stimato per il rilascio delle merci.

Riscossione dei diritti doganali

Devono distinguersi i due casi: l’Italia è lo Stato dove risiede l’Ufficio doganale di presentazione; l’Italia è lo Stato dove risiede l’Ufficio di controllo.

Situazione A

Quando l'Italia è lo stato in cui si trova l'Ufficio doganale di presentazione, la riscossione di IVA, accise e altri tributi nazionali avviene basandosi sui dati forniti dall'Ufficio di controllo, dove viene presentata la dichiarazione doganale, attraverso il sistema CCI (Centralized Clearance for Import).

Nel corso della procedura di approvazione per lo sdoganamento centralizzato, si richiede agli operatori senza una presenza fisica stabile in Italia di registrarsi ai fini IVA:

  • tramite un rappresentante fiscale,
  • attraverso una registrazione diretta utilizzando una Partita IVA italiana riservata ai non residenti.

Gli operatori economici devono soddisfare i requisiti IVA per le merci utilizzate in Italia applicando una dilazione di pagamento autorizzata (DPO) secondo l'articolo 110 del Codice Doganale dell'Unione (CDU), fornendo una garanzia adeguata.

Situazione B

Quando l'Italia agisce come Ufficio doganale di controllo, i dazi doganali sono incassati direttamente dall'Amministrazione nazionale.

I dazi sono pagati attraverso un conto di debito e le relative note di dilazione del debito vengono registrate nel momento in cui le merci vengono liberate, con l'assegnazione del riferimento A93.

Prima di procedere, l'operatore economico deve ottenere l'autorizzazione per la dilazione di pagamento (DPO) in base all'articolo 110 del Codice Doganale dell'Unione (CDU), fornendo la necessaria garanzia come copertura.

Questo sistema assicura che l'incasso dei dazi sia gestito con efficacia e che vi sia un controllo finanziario rigoroso sul flusso delle merci attraverso i confini italiani.

Competenze dell’Ufficio doganale di controllo

Compito dell’Ufficio doganale di controllo è quello di verificare che vi siano gli elementi necessari per il vincolo delle merci al regime doganale dichiarato: accettata la dichiarazione doganale, procede, sulla base della propria analisi dei rischi, ad effettuare gli eventuali controlli documentali.

Dopo aver completato questa attività, l'Ufficio citato deve informare l'Ufficio doganale di presentazione attraverso il sistema CCI, indicando se le merci:

  • possono essere liberate sotto il regime doganale specificato,

oppure

  • necessitano di un controllo fisico e di eventuali campionamenti per analisi di laboratorio.

Competenze dell’Ufficio doganale di presentazione

Se i beni sono idonei alla liberazione sotto il regime doganale indicato, detto ufficio deve effettuare verifiche per la riscossione dei tributi interni, implementare misure extratributarie nazionali, e condurre valutazioni di rischio locale e nazionale.

Dovrà comunicare all'Ufficio di controllo se le merci sono liberabili o se vi sono impedimenti al loro svincolo.

In caso, invece, siano necessari ulteriori controlli, la procedura è la seguente:

  • l'Ufficio di presentazione conferma l'avvenuta ricezione della domanda di controllo proveniente;
  • segnala all'Ufficio di controllo gli esiti dei controlli approfonditi eseguiti sulle merci;
  • riferisce all'Ufficio di controllo i risultati finali delle verifiche una volta che queste sono concluse.
In base ai riscontri dei controlli documentali e fisici forniti dall'Ufficio di presentazione, l'Ufficio di controllo decide se le merci possono essere liberate.

Successivamente, comunica all'Ufficio di presentazione tramite il sistema CCI (Centralized Clearance for Import) la decisione sull'autorizzazione allo svincolo delle merci o le eventuali restrizioni applicate.

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