Codatorialità, dall'Inail arriva un nuovo applicativo

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Codatorialità, dall'Inail arriva un nuovo applicativo

Reso noto dall’Inail il rilascio dal 23 maggio 2023 di un nuovo applicativo on line per gli adempimenti obbligatori relativi ai dipendenti in codatorialità.

Nell'ottica di una sempre maggiore snellezza degli adempimenti, e di un migliore flusso di comunicazione tra aziende e Istituto, è quindi possibile ora effettuare on line la comunicazione e la denuncia di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi.

Codatorialità, natura e differenze con il distacco

All’interno del contratto di rete, le imprese possono avvalersi sia del distacco sia della codatorialità.

Quest’ultima presuppone l’utilizzazione, da parte delle imprese, della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti con le regole stabilite nel contratto di rete.

Già con precedente circolare n. 31/2022 l’Inail aveva specificato le differenze tra gli istituti del distacco e della codatorialità: nel distacco, attivabile nell’ambito della rete in termini alternativi alla codatorialità, il lavoratore è parte di un rapporto bilaterale tra impresa distaccante e impresa distaccataria, mentre la codatorialità consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, libere di aderire o meno a tale modello ed usufruire così della prestazione lavorativa in base alle regole predisposte nel contratto di rete.

Adempimenti Inail

L’ottemperanza agli obblighi in via generale connessi al rapporto di lavoro può essere richiesta per intero a ciascuno dei co-datori, ferme restando la possibilità nei rapporti interni di stipulare accordi che ne limitino le responsabilità e la natura liberatoria dell’adempimento dell’uno nei confronti degli altri, con facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti.

Per quanto riguarda gli adempimenti Inail, l’impresa indicata come datore di lavoro in regime di codatorialità deve:

  • presentare le denunce delle lavorazioni esercitate, comprese le modificazioni del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione entro il trentesimo giorno da quello in cui le stesse si sono verificate;
  • effettuare l’autoliquidazione annuale;
  • presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale e le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi;
  • in caso di infortunio e malattie professionali, indicare nella denuncia le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti l’evento.

I nuovi servizi on line

Dal 23 maggio 2023 sono disponibili i servizi online per gli adempimenti Inail relativi ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e coassunzione.

In caso di infortunio o malattia professionale, è ora possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in codatorialità e coassunzione, nella compilazione dei relativi applicativi online (comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio e denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare all’Istituto.

I dettagli delle modifiche sono consultabili nel file “cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente all’interno del sito internet istituzionale.

Si ricorda che la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere inoltrata dal datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro giudicati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare invece la comunicazione di infortunio.

La comunicazione di infortunio deve essere invece inoltrata in relazione ad infortuni sul lavoro giudicati guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento.

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