Contratto di rete: come assolvere gli adempimenti INAIL
Pubblicato il 04 agosto 2022
In questo articolo:
- Modello Unirete: norme e prassi
- Contratto di rete: disciplina civilistica
- Assunzioni congiunte in agricoltura
- Modello Unirete: comunicazioni dei rapporti di lavoro
- Contratto di rete: adempimenti INAIL
- Contratto di rete: inquadramento previdenziale e assicurativo
- Contratto di rete: premi assicurativi
- Contratto di rete: infortuni e malattie professionali
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Con la circolare n. 31 del 3 agosto 2022 INAIL, sulla scorta delle osservazioni formulate dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. 6664 del 20 luglio 2022), ha fornito le indicazioni operative sugli adempimenti assicurativi a carico delle imprese.
Modello Unirete: norme e prassi
In caso di stipula di un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 332, l’impresa referente è tenuta a effettuare telematicamente le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro osservando le modalità operative stabilite con decreto 29 ottobre 2021, n. 205 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato il 22 febbraio 2022.
Lo stesso decreto ha disciplinato le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
A tal fine, dal 23 febbraio 2022, è disponibile il modello “Unirete”.
L' Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la nota 22 febbraio 2022, n. 315 di intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Contratto di rete: disciplina civilistica
L'INAIL ripercorre, innanzitutto, i tratti salienti della disciplina civilistica del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Con il contratto di rete più imprenditori (solo quelli di cui all’articolo 2082 del codice civile), al fine di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
Il contratto di rete può essere senza soggettività giuridica (rete-contratto) ovvero con soggettività giuridica (rete-soggetto). Il contratto rete-soggetto è tenuto all'iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e va stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente (articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 825).
Nell’ambito del contratto di rete, le imprese “retiste” al fine di realizzare il programma di rete possono avvalersi del distacco, di cui si presume automaticamente l’interesse, e della codatorialità.
L’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro può essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la validità, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell’adempimento dell’uno nei confronti degli altri.
Assunzioni congiunte in agricoltura
L'INAIL - nella circolare n. 31/2022 - ricorda che le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono assumere congiuntamente lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
Le assunzioni congiunte possono essere effettuate anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse sono imprese agricole (commi da 3-bis a 3-quinquies12, articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).
Per i datori di lavoro è prevista la responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge discendenti dal rapporto di lavoro.
Le modalità operative per le assunzioni congiunte in agricoltura sono definite con decreto 27 marzo 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e successivo decreto direttoriale 28 novembre 2014, su cui sono stati forniti chiarimenti con la nota del 6 maggio 2015.
Le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente in agricoltura sono effettuate al Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro per il tramite del modello “UNILAVCong” in agricoltura che continua a trovare applicazione.
L’Inps riscuote in forza unificata anche la quota relativa agli oneri per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Modello Unirete: comunicazioni dei rapporti di lavoro
Dallo scorso 23 febbraio le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete devono essere effettuate dall’impresa referente attraverso il modello Unirete messo a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul sito www.servizi.lavoro.gov.it.
Le imprese aderenti ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e quelle dei lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete per il tramite di un soggetto individuato, sempre nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti (impresa referente).
Nell’ambito del contratto di rete il legislatore distingue la figura dell’impresa referente per le predette comunicazioni obbligatorie e quella dell’impresa alla quale va imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità, in qualità di datore di lavoro del lavoratore in co-datorialità.
Il sistema delle comunicazioni obbligatorie Unirete si compone del modello Unirete Assunzione, nel quale, in particolare, l’impresa referente è tenuta ad indicare il co-datore di riferimento del lavoratore in codatorialità ai fini previdenziali e assicurativi, del modello Unirete Trasformazione, del modello Unirete Proroga e del modello Unirete Cessazione in caso di cessazione della rete e di tutti i rapporti di lavoro dei lavoratori in codatorialità.
Contratto di rete: adempimenti INAIL
Tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali devono essere assolti dall'impresa indicata come datore di lavoro. In particolare, la stessa è tenuta:
1) a presentare le denunce previste dall’articolo 12 riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate;
2) ad effettuare l’autoliquidazione annuale dei premi;
3) a presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale e le comunicazioni degli infortuni in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità.
Contratto di rete: inquadramento previdenziale e assicurativo
Si applicano i seguenti criteri generali per l’individuazione dell’impresa alla quale imputare sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo il lavoratore in co-datorialità:
1. si fa riferimento all’impresa di provenienza per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità (lavoratori già in forza al 23 febbraio 2022 presso una delle imprese associate nel contratto di rete o lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio 2022 ma posti in codatorialità in un secondo momento rispetto all’assunzione);
2. in caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione Unirete Assunzione, va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
La retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa indicata come datore di lavoro nella comunicazione Unirete.
Contratto di rete: premi assicurativi
L'INAIL chiarisce che nel contratto di rete si applicano le pertinenti voci di tariffa previste nella gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento, individuate in base ai rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto secondo la classificazione tecnica delle lavorazioni esercitate dal medesimo datore di lavoro.
Pertanto, se la lavorazione a cui è adibito il lavoratore in codatorialità è già presente con la corrispondente voce di tariffa nella Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) del datore di lavoro di riferimento, non è necessaria alcuna denuncia di variazione del rischio. In caso contrario, devono essere istituite le voci di rischio corrette nella gestione tariffaria di appartenenza dell’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento.
L’eventuale evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità è riferito al datore di lavoro di riferimento indicato nella comunicazione Unirete.
Contratto di rete: infortuni e malattie professionali
Con riferimento alle denunce di infortunio e di malattia professionale l'INAIL fornisce una importante indicazione: il datore di lavoro di riferimento deve specificare la circostanza che il lavoratore è in codatorialità.
Inoltre, ai fini del corretto conteggio delle prestazioni economiche in caso di infortunio o malattia professionale, assume rilevanza l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività.
Con riferimento poi agli obblighi in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per “datore di lavoro” si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nel caso in cui il lavoratore in codatorialità svolga la prestazione lavorativa in più luoghi di lavoro ognuno riferito ad un diverso co-datore di lavoro, questi ultimi sono tenuti ai corrispondenti obblighi di prevenzione e protezione.
L’azione di regresso di cui agli articoli 1029 e 1130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è esperibile dall’Inail nei confronti di chi sia gravato della posizione di garanzia datoriale verso il lavoratore infortunato.
Infine, osserva l'INAIL, in caso di prestazione lavorativa resa nell’arco della stessa giornata presso più luoghi di lavoro riferiti ai co-datori di lavoro, l’infortunio avvenuto durante il percorso che collega i predetti luoghi di lavoro non si qualifica come infortunio in itinere ma come infortunio in attualità di lavoro.
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