CNO su crisi d’impresa, rivedere i parametri di accesso agli elenchi
Pubblicato il 15 settembre 2021
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Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in audizione presso le Commissioni riunite seconda e decima del Senato, sul DDL 2371, di conversione al Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, chiede di rivedere i parametri per l’accesso agli elenchi degli esperti da nominare per la gestione della composizione negoziata della crisi, omogeneizzando i requisiti tra le professioni ordinistiche del settore economico-giuridico.
In particolare, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, seppur complessivamente favorevole all’impianto normativo in commento, chiede che vengano appianati i requisiti di accesso agli elenchi degli esperti indipendenti tra commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, e che il professionista nominato alla composizione della crisi sia in possesso di specifica assicurazione professionale, in ragione della delicatezza dell’incarico conferito e dei rischi connessi che potrebbero non essere coperti dall’ordinaria polizza professionale.
Si rammenta che, al momento, stando al dettato dell’art. 3, Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, possono accedere all’elenco di esperti:
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che abbiano maturato precedente esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati di continuità aziendale omologati;
- soggetti non iscritti ad appositi albi professionali che abbiano svolto funzione di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
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