CNO, inammissibile la decadenza per l’integrazione salariale
Pubblicato il 06 agosto 2020
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Con il messaggio 31 luglio 2020, n. 3007, l’INPS chiarisce gli effetti della decadenza per le domande di integrazione salariale (CIGO, ASO, CIGD e CISOA) nei casi in cui non vengano rispettati i termini per le richieste di pagamento diretto, la cui liquidazione è a carico dell’Istituto previdenziale. L’INPS dichiara, infatti, che indipendentemente dalla richiesta di anticipo del 40%, qualora la trasmissione del modello “SR41” avvenga in violazione dei termini previsti le istanze non potranno essere accolte, pertanto, i datori di lavoro saranno tenuti a sostenere, a loro carico, il pagamento delle prestazioni.
In particolare, la predetta disciplina prevede i seguenti termini per l'invio dei modelli SR41:
- entro la fine del mese successivo al periodo di integrazione salariale, se il termine è successivo al 17 luglio 2020 e il provvedimento di concessione è stato adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale;
- entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora il provvedimento sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
- entro il 17 luglio, qualora la data individuata sia precedente a quella del 17 luglio.
La Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, dichiara inaccettabile il principio della decadenza dei termini, e al riguardo richiederà l’inserimento, nel prossimo decreto di Agosto, di una sanatoria dei termini scaduti in precedenza, che permetta alle imprese di inoltrare una nuova istanza senza incappare nella “tagliola della decadenza generata anche dalla confusione creatasi a causa della convulsa emissione di decreti e circolari spesso contrastanti tra di loro”.
- edotto.com – Edicola del 5 agosto 2020 - CIG in deroga, pubblicata la guida sull'anticipazione del 40% - Bonaddio
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